Rapporti di lavoro

Credito d’imposta esteso ai Dpi e sistemi di protezione anti Covid-19

di Mario Gallo

Il decreto liquidità (Dl 23/2020) per fronteggiare le gravi conseguenze sul piano economico della pandemia da Covid-19, oltre a introdurre importanti misure per il sostegno finanziario delle imprese e dei professionisti, prevede una nuova disciplina sul credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi e di sistemi finalizzati alla protezione dei lavoratori dal rischio di contagio al virus sui luoghi di lavoro.

Va rilevato, infatti, che già nel Dl 18/2020 era prevista all'articolo 64 la concessione di un credito per il periodo d'imposta 2020, ma circoscritto solo alle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Il nuovo regime per fruire del credito d'imposta
Il Dl 23/202 ha ripreso tale regime ma ne ha ampliato significativamente il quadro delle spese ammesse al beneficio. L’articolo 30, infatti, stabilisce il credito d'imposta di cui al già citato articolo 64 del Dl 18/2020, trova applicazione «secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti» anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi) e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale agli agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Di conseguenza questo nuovo incentivo si applica non solo alle spese di sanificazione, ma anche agli acquisti di Dpi come, ad esempio, le maschere protettive, i guanti, le visiere di protezione. Inoltre, per effetto di quanto prevede l'articolo 16 del Dl 18/2020, si ritiene che tale beneficio sia estendibile anche all'acquisto di mascherine chirurgiche.

Più incerta appare, invece, la tipologia degli altri dispositivi di sicurezza agevolabili. Nella norma è stato utilizzato, infatti, un termine piuttosto generico ma, almeno da una prima lettura, si può ritenere che siano ricompresi tutti i sistemi di protezione dal contagio da coronavirus, quindi, in primo luogo le barriere e i pannelli protettivi per i lavoratori.

I soggetti beneficiari e i limiti
La norma non riguarda solo le imprese ma anche i professionisti ai quali, sempre per il periodo d'imposta 2020, è riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate, fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
Il dato negativo, però, è che almeno per il momento le risorse disponibili sono limitate a un importo complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
In ogni caso sarà necessario attendere l'emanazione di un apposito decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, per conoscere quali saranno i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, con la speranza che siano chiariti anche i dubbi sulla decorrenza dell'estensione temporale dell'incentivo e il quadro delle spese ammesse e di quelle escluse.

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