Rapporti di lavoro

Formazione obbligatoria, nuovi chiarimenti ministeriali su quella in presenza ma resta il caos

di Mario Gallo

Un tema che sta diventando sempre più "caldo" nella gestione dei rapporti di lavoro durante questa emergenza da Covid-19, è la conferma da parte dell'articolo 1, comma 1, lett. q), del Dpcm 17 maggio 2020, della sospensione generalizzata delle attività formative in presenza, che ha notevoli ricadute specie sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal Dlgs n.81/2008 e dalle altre norme in materia.

In effetti l'articolo 1, comma 13, del Dl n.33/2020 contiene una prima apertura verso la ripresa delle attività in presenza ma, almeno per il momento, con il citato articolo 1, comma 1, lett. q), del Dpcm 17 maggio 2020, è stata mantenuta la misura della sospensione, consentendo in ogni caso il ricorso alla formazione a distanza (Fad).

Al tempo stesso, inoltre, la stessa norma, sulla scia di quanto prevedeva il Dpcm 26 aprile 2020, stabilisce anche che «Al fine di mantenere il distanziamento sociale è da escludersi ogni altra forma di aggregazione alternativa»; si tratta di una clausola antielusiva, confermata per impedire che la formazione possa in qualche modo essere svolta con l'aggregazione di più persone.

Le nuove indicazioni del ministero del Lavoro
In merito va segnalato che il ministero del Lavoro il 21 maggio 2020 ha pubblicato sul proprio sito due importanti Faq.

Nella prima afferma che, vista la situazione eccezionale e tenuto conto di quando prevede l'articolo 103, comma 2, del Dl n.18/2020 ritiene che nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare l'aggiornamento previsto si possa ugualmente proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa; diversamente, per quanto riguarda «la formazione da svolgere ex novo (ad esempio, in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro), si ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti» ( ).
Si tratta, invero, di una posizione che appare in linea con quanto già prevede il Protocollo condiviso generale del 24 aprile 2020.

L’apertura condizionata verso la formazione in presenza
Non convince molto, invece, la seconda Faq in cui si afferma che, sempre in considerazione dell'attuale situazione eccezionale, le modalità di erogazione della Fad rimangono da preferire; tuttavia «si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19».
Si tratta di un orientamento che appare in contrasto con il citato articolo 1, comma 1, lett. q), del Dpcm 17 maggio 2020 e che alla fine finisce per scaricare tutte le responsabilità sul datore di lavoro e, quindi, anche le possibili conseguenze di un contagio durante i corsi; per altro non appare nemmeno in linea con la precedente Faq del 4 maggio 2020.
Questi interventi, quindi, pur se apprezzabili testimoniano, però, anche la grande confusione che regna sempre più – anche per effetto dei diversi orientamenti assunti a livello regionale – e non risolvono i problemi che molti datori di lavoro stanno affrontando in questi giorni; appare, quindi, non più rinviabile un chiaro intervento normativo per regolare organicamente questa materia molto delicata, anche per prevenire possibili nuovi contenziosi.

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