Rapporti di lavoro

Entro il 15 agosto la domanda di emersione

di Pietro Gremigni

Scade il prossimo 15 agosto 2020 il termine per presentare la domanda di emersione dei lavoratori stranieri e non, in condizione di irregolarità. Lo prevede l'art. 103 del decreto-legge 34/2020 conv. nella L. 77/2020.

La norma stabilisce la possibilità per il datore di lavoro italiano o straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020. Il decreto del 27 maggio 2020 ne ha dato attuazione.

La sanatoria non è generalizzata in quanto i settori coinvolti sono solo quelli indicati di seguito:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

I datori di lavoro devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Devono possedere un certo reddito così differenziato:
-per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro;
-per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito deve essere non inferiore a 20.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore a 27.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.

Sanatoria italiani e comunitari - La sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare già in corso e la sua emersione riguarda i cittadini italiani o comunitari, e può essere dichiarato con richiesta telematica all'INPS. A riguardo l'Istituto previdenziale, con la circolare 68 del 31 maggio 2020, ha fornito le istruzioni, specificando che la domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio dedicato presente all'interno del portale dell'Istituto previdenziale alla pagina www.inps.it, a decorrere dal 1°giugno 2020 e sino al 15 agosto 2020.

Cittadini stranieri – I datori di lavoro operanti nei settori indicati che presentano la richiesta in favore di cittadini extracomunitari, presso lo Sportello unico per l'immigrazione istituito nelle prefetture.
In base al Dm attuativo del 27 maggio 2020 le istanze per i lavoratori extracomunitari sono presentate esclusivamente con modalità informatiche sull'applicativo disponibile all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/.

La domanda volta a costituire un nuovo rapporto di lavoro deve contenere, a pena di inammissibilità (art. 5 Dm 27 maggio 2020):
a) dati identificativi del datore di lavoro con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;
b) dati identificativi dello straniero con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;
c) dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020 risultante da rilievi foto dattiloscopici, dichiarazione di presenza resa, attestazioni costituite da documentazione di data certa provenienti da organismi pubblici;
d) proposta di contratto di soggiorno;
e) attestazione del possesso del requisito reddituale;
f) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
g) durata del contratto di lavoro;
h) indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario previsto di 500 euro;
i) indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di euro 16,00

Invece la domanda di regolarizzazione e di un rapporto di lavoro già in corso deve contenere:
a) il settore di attività;
b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante, se persona giuridica;
c) dati identificativi e residenza nonché estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;
d) attestazione del possesso del requisito reddituale;
e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
f) durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data del 19 maggio 2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;
g) retribuzione convenuta;
h) orario di lavoro convenuto e luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro;
i) dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di euro 500,00;
j) dichiarazione di aver assolto al pagamento della marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico,.
k) dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
Il pagamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, dovuto solo nel caso di dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, potrà essere effettuato successivamente alla presentazione della domanda ma prima della stipula del contratto di soggiorno, una volta che è stata rilasciata la relativa autorizzazione.

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