Rapporti di lavoro

Conducenti di linea impiegati su tratte miste, riposi secondo le norme europee

di Antonio Carlo Scacco

Nel caso di percorsi di linea extra-urbana effettuati da conducenti degli automezzi pubblici adibiti al trasporto passeggeri, nell'ambito della medesima settimana lavorativa, su singole tratte di percorrenza sia superiori, sia inferiori ai 50 km (tratte miste), dovranno essere osservate le norme sui periodi di riposo prescritti dall'articolo 8 del regolamento Ce 561/2006.

È l'indicazione contenuta nella nota 62/2021 del 14 gennaio della direzione centrale coordinamento giuridico dell'Ispettorato nazionale del lavoro in risposta a un quesito avanzato da alcuni ispettorati territoriali.

La disciplina generale dei periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e merci su strada è contenuta nel regolamento Ce 561/2006 il quale, però, prevede espressamente la propria disapplicazione ai trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea su tratte inferiori a 50 chilometri. Per queste particolari tipologie di trasporti, la regolamentazione è espressamente rimessa agli Stati membri, purché le relative discipline siano rispettose di un opportuno livello di tutela dei conducenti. Da qui il quesito proveniente dalla sedi territoriali circa la disciplina da applicare nei casi in cui le tratte coperte siano di tipo misto, ossia alternativamente superiori o inferiori ai 50 chilometri nell'arco della stessa settimana.

Il regolamento Ce prevede un riposo settimanale di almeno 45 ore consecutive, ovvero un riposo ridotto fino alla durata minima di 24 ore ininterrotte, ma in questo caso è previsto un recupero di 21 ore da fruire prima della fine della terza settimana successiva, in collegamento a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. Il riposo settimanale deve cominciare dopo sei giorni dal termine del precedente riposo settimanale e deve essere fruito al massimo dopo 6 giorni lavorativi.

Con nota del 29 aprile 2015, il ministero del Lavoro ha precisato che il testo della norma europea, nella sua versione letterale italiana, non impedirebbe di considerare compensata la riduzione del riposo settimanale anche attraverso la fruizione del riposo equivalente in più frazioni, a condizione che le stesse siano prese entro la fine della terza settimana successiva e che siano attaccate a un altro periodo di riposo di almeno nove ore. Tuttavia tale interpretazione deve ritenersi esclusa, considerato che nella maggior parte delle versioni linguistiche del regolamento la fruizione del recupero compensativo deve avvenire in un'unica soluzione. Ciò anche in considerazione della chiara volontà del legislatore comunitario di garantire una maggiore tutela dei profili di salute e sicurezza dei lavoratori addetti alla guida dei mezzi su strada, atteso che la salvaguardia delle loro condizioni di lavoro si riverbera direttamente sulla sicurezza stradale in generale.

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