Rapporti di lavoro

L'orario effettivo va sempre indicato nel libro unico

di Luigi Caiazza

La forfettizzazione delle indennità per trasferte e straordinari nel settore autotrasporto, operata da accordi sindacali, pur avendo riflessi retributivi non modifica l'obbligo di registrazione puntuale delle prestazioni orarie dei conducenti sul libro unico del lavoro (Lul).

In tali termini si è espresso l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la nota 337 di ieri, in relazione all'ipotesi che tali regimi di forfettizzazione sarebbero stati scelti anche per far fronte ad esigenze di semplificazione degli adempimenti, atteso che in tali casi la specificazione dell'esatta durata della prestazione lavorativa, per esempio in regime di straordinario, non sarebbe stata necessaria per la determinazione della corrispondente indennità.

A tal proposito, l'Inl non ha mancato di considerare che già il ministero del Lavoro con l'interpello 63/2009, in considerazione della particolarità del rapporto di lavoro del personale mobile e della possibile multiperiodalità del relativo orario di lavoro, ha chiarito che le registrazioni sul Lul possono avvenire in maniera flessibile rispetto all'obbligo di legge (entro il giorno 16 del mese successivo a quello considerato – articolo 39 del Dl 112/2008), consentendone la registrazione entro quattro mesi dallo svolgimento delle stesse, unitamente agli elementi variabili della retribuzione.

Da ciò consegue che l'eventuale indicazione giornaliera sul Lul della sola presenza del lavoratore (per esempio con la lettera “P”) non soddisfa l'obbligo di legge se non «nelle more della registrazione dell'orario di lavoro effettivo» che deve avvenire nel termine di quattro mesi, fermo restando la conservazione contestuale di altra documentazione ufficiale che possa dar prova della effettiva prestazione (dischi cronotachigrafici analogici e dati scaricati dalle carte tachigrafiche digitali).

Una diversa soluzione potrebbe determinare una discordanza degli effetti tra i termini di conservazione dei fogli di registrazione dei cronotachigrafi (1 anno) e quelli riportati sul Lul (5 anni) tali da impedire, in ogni caso, l'automatica traduzione della lettera “P” in ore di prestazione lavorativa effettiva. Praticamente, trascorso l'anno, le prestazioni rese in carenza di scritturazioni legali, non sarebbero più rintracciabili, con definitivo pregiudizio non solo per l'attività ispettiva ma anche del diritto dei lavoratori a conoscere l'esatta determinazione dei diritti derivanti dalla effettiva prestazione lavorativa.

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