Rapporti di lavoro

Covid, per i lavoratori fragili assenze fuori dal comporto

di Pasquale Dui

Il decreto Sostegni (Dl 41/2021, articolo 15) ha confermato fino al 30 giugno 2021 le tutele per i lavoratori “fragili”, introducendo un’ulteriore protezione sul fronte del periodo di comporto: qualora sia impossibile lo smart working, le assenze di questi lavoratori sono equiparate al ricovero ospedaliero, e non rilevano ai fini del calcolo del comporto (si veda anche Il Sole 24 Ore del 23 marzo).

I lavoratori fragili sono i dipendenti del settore pubblico o privato, che, per determinate condizioni di salute, devono ridurre le probabilità di contagio da Covid-19: a loro è riconosciuto un trattamento ad hoc, introdotto fin dai primi interventi legislativi emergenziali del 2020, a partire dal decreto Cura-Italia e acclarato nelle norme che si sono susseguite da marzo 2020 a oggi.

I lavoratori fragili, dunque, sono una categoria da considerare particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19. Si presume che questi lavoratori necessitino di particolari forme di tutela, nella logica di un allineamento con i lavoratori comuni, allo scopo di eliminare un gap di protezione. Essi vengono indiduati nelle seguenti due categorie di riferimento:

- i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità;

- i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, che attesta la condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Le assenze dal servizio

Per questi lavoratori, in buona sostanza (con un percorso legislativo sviluppatosi frammentariamente e con imprecisioni dall’inizio della pandemia fino a oggi), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Per questo serve la prescrizione delle competenti autorità sanitarie, o del medico di base e/o assistenza primaria che ha in carico il paziente, fondata sulla documentazione di riconoscimento della disabilità o sulle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche, nella certificazione.

La chance del lavoro agile

Il beneficio è concesso dal 17 marzo 2020 fino al 30 giugno 2021, in continua proroga rispetto alle previsioni dei decreti dall’inizio della pandemia, ma solo in via generale, attesi ulteriori interventi selettivi. Infatti – con decorrenza 17 ottobre 2020 e sempre fino al 30 giugno 2021 – la tutela della equiparazione al ricovero ospedaliero può essere applicata esclusivamente se la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità agile, anche con l’adibizione a una diversa funzione/mansione, compresa nella stessa categoria o area di inquadramento contrattuale, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

In caso di impossibilità a svolgere la prestazione in lavoro agile, il periodo di assenza dal servizio continua, fino al 30 giugno 2021, a essere equiparato al ricovero ospedaliero, con il relativo trattamento economico.

La copertura per il passato

Attraverso l’intervento del Dl 41/2021 viene di fatto riconosciuta la tutela ai lavoratori fragili per tutto il periodo emergenziale, ovvero, come detto sopra, compreso il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, che risultava privo di tutela normativa, per via di una omessa normazione specifica, frutto di difficoltà legate verosimilmente a problemi di copertura economica, data la previsione di un tetto di spesa di bilancio a carico dello Stato di 130 milioni e di 100 milioni di euro, rispettivamente per il 2020 e per il 2021.

Il comporto

I periodi di assenza dal servizio dei lavoratori in condizione di fragilità non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano per l’erogazione delle somme eventualmente corrisposte dall’Inps a titolo di indennità di accompagnamento.

ha confermato fino al 30 giugno 2021 le tutele per i lavoratori “fragili”, introducendo un’ulteriore protezione sul fronte del periodo di comporto: qualora sia impossibile lo smart working, le assenze di questi lavoratori sono equiparate al ricovero ospedaliero, e non rilevano ai fini del calcolo del comporto.

I lavoratori fragili sono i dipendenti del settore pubblico o privato, che, per determinate condizioni di salute, devono ridurre le probabilità di contagio da Covid-19: a loro è riconosciuto un trattamento ad hoc, introdotto fin dai primi interventi legislativi emergenziali del 2020, a partire dal decreto Cura-Italia e acclarato nelle norme che si sono susseguite da marzo 2020 a oggi.

I lavoratori fragili, dunque, sono una categoria da considerare particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19. Si presume che questi lavoratori necessitino di particolari forme di tutela, nella logica di un allineamento con i lavoratori comuni, allo scopo di eliminare un gap di protezione. Essi vengono indiduati nelle seguenti due categorie di riferimento:

i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità;

i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, che attesta la condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Le assenze dal servizio

Per questi lavoratori, in buona sostanza (con un percorso legislativo sviluppatosi frammentariamente e con imprecisioni dall’inizio della pandemia fino a oggi), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Per questo serve la prescrizione delle competenti autorità sanitarie, o del medico di base e/o assistenza primaria che ha in carico il paziente, fondata sulla documentazione di riconoscimento della disabilità o sulle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche, nella certificazione.

La chance del lavoro agile

Il beneficio è concesso dal 17 marzo 2020 fino al 30 giugno 2021, in continua proroga rispetto alle previsioni dei decreti dall’inizio della pandemia, ma solo in via generale, attesi ulteriori interventi selettivi. Infatti – con decorrenza 17 ottobre 2020 e sempre fino al 30 giugno 2021 – la tutela della equiparazione al ricovero ospedaliero può essere applicata esclusivamente se la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità agile, anche con l’adibizione a una diversa funzione/mansione, compresa nella stessa categoria o area di inquadramento contrattuale, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

In caso di impossibilità a svolgere la prestazione in lavoro agile, il periodo di assenza dal servizio continua, fino al 30 giugno 2021, a essere equiparato al ricovero ospedaliero, con il relativo trattamento economico.

La copertura per il passato

Attraverso l’intervento del Dl 41/2021 viene di fatto riconosciuta la tutela ai lavoratori fragili per tutto il periodo emergenziale, ovvero, come detto sopra, compreso il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, che risultava privo di tutela normativa, per via di una omessa normazione specifica, frutto di difficoltà legate verosimilmente a problemi di copertura economica, data la previsione di un tetto di spesa di bilancio a carico dello Stato di 130 milioni e di 100 milioni di euro, rispettivamente per il 2020 e per il 2021.

Il comporto

I periodi di assenza dal servizio dei lavoratori in condizione di fragilità non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano per l’erogazione delle somme eventualmente corrisposte dall’Inps a titolo di indennità di accompagnamento.

Leggi le tutele nelle diverse situazioni

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