Agevolazioni

Tempi lunghi per l’esonero alternativo alla cassa integrazione

di Manuela Baltolu

Introdotto dall'articolo 3 del Dl104/2020 (decreto agosto), l'esonero dai contributi, alternativo alla cassa integrazione, è stato replicato più volte: dall'articolo 12 del Dl 137/2020 (decreto ristori) e dai commi 306-308 della legge 178/2020.

Il suo destino pare sia in contrapposizione con la sua denominazione: infatti, sebbene sia definito, appunto, alternativo alla Cig, in realtà è stato concretamente utilizzato una sola volta, nella sua prima versione, praticamente al fotofinish rispetto al periodo di copertura della cassa a cui doveva alternarsi, rendendo alquanto difficile la valutazione della convenienza dell'uno o dell'altro strumento, proprio in ragione dei tempi di concreta attivazione.

Nella prima versione, quella dell'articolo 3 del Dl 104/2020, il beneficio, pari alla contribuzione calcolata sul doppio delle ore di cassa fruite a maggio e giugno 2020, poteva essere utilizzato, per massimo 4 mesi, in alternativa alla cassa integrazione prevista nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020; la richiesta di autorizzazione alla Ue è stata inviata dal ministero del Lavoro il 28 ottobre, l'autorizzazione è stata rilasciata il 10 novembre e l'Inps ha regolamentato le modalità operative con il messaggio 4254/2020 solo il 13 novembre, per cui, benché potesse sostituire la Cig da luglio a dicembre 2020, le aziende hanno potuto materialmente fruire dell'esonero solo da novembre 2020 inoltrato, eventualmente recuperando i mesi precedenti tramite procedura Vig.

Il Dl 137/2020 ha poi aggiunto altre 4 settimane, utilizzabili entro il 31 gennaio 2021, nel limite delle ore di integrazione salariale già fruite nel solo mese di giugno 2020, e con la facoltà, per chi avesse richiesto l'esonero ai sensi del decreto agosto, di rinunciare alla frazione di esonero non fruita e poter quindi inoltrare domanda di Cig introdotta dal decreto ristori. Tale previsione però, è apparsa piuttosto scollegata dalla realtà, in quanto, il decreto ristori è entrato in vigore il 29 ottobre 2020, ma il beneficio è stato materialmente spendibile solo successivamente al 13 novembre; nessuno, pertanto, alla data di entrata in vigore del ristori, poteva averne ancora materialmente fruito.

Le quattro settimane del ristori non risultano ancora utilizzabili, in quanto, nonostante l’Unione europea abbia proceduto all'autorizzazione il 24 febbraio 2021, e l'Inps abbia pubblicato la circolare 24/2021, ai fini della concreta applicabilità, manca, alla data odierna, il messaggio operativo dell'istituto.

Infine, la legge178/2020 ha ulteriormente prorogato l'esonero, aggiungendo altre 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Anche in questo caso, la norma introduce la possibilità, per chi avesse richiesto l'esonero ai sensi del ristori, di rinunciare alla frazione di esonero non fruita e poter quindi fare richiesta di Cig secondo la legge di Bilancio, ma a oggi, nessuno può aver richiesto né utilizzato l'esonero previsto dal decreto ristori.

In riferimento alle 8 settimane introdotte dalla legge di Bilancio, l'Inps ha emanato la circolare 30/2021, riservandosi però, ancora una volta, di definire concretamente le modalità operative di fruizione con successivo messaggio; inoltre, manca l'autorizzazione dell’Unione europea.

Il termine di utilizzo delle settimane di esonero introdotte dalla legge di bilancio è scaduto il 31 marzo 2021, pertanto, in qualsiasi momento ci fosse la possibilità di utilizzarlo, gli operatori potranno procedere solo mediante attivazione della procedura Vig, un ulteriore adempimento che si sarebbe potuto evitare con la puntuale messa in opera della misura.

*Circolare Inps 24/2021, in attesa di messaggio operativo
**Circolare Inps 30/2021, in attesa di messaggio operativo

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