Rapporti di lavoro

L’obbligo vaccinale completa le norme su sicurezza e lavoro

di Daniele Piva

Col decreto legge approvato il 31 marzo 2021 si interviene sulla responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anticovid (articolo 3) e sull’obbligo vaccinale degli esercenti professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario (articolo 4).

Con la prima disposizione, si esclude la responsabilità del medico per eventuali reati di omicidio o lesioni colpose causati dalla somministrazione del vaccino ove l’uso di quest’ultimo risulti conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del ministero della Salute. Si tratta di una causa di non punibilità che ricalca il modello generale dell’articolo 590-sexies del Codice penale come risultante dalla riforma Gelli-Bianco (legge 24/2017) in base al quale, relativamente però ai soli eventi causati da imperizia, si esclude la penale rilevanza di comportamenti attuati nel rispetto di standard riconosciuti e adeguati alla specificità del caso concreto. Anche in questo caso, analogamente a quanto già affermato in giurisprudenza (Sezioni Unite Mariotti 8770/2018), potranno semmai residuare ipotesi marginali di responsabilità per il solo sanitario il quale, in conseguenza di un errore davvero macroscopico nell’esecuzione della vaccinazione, incorra in una colpa grave. Risultato, a ben vedere, già suffragato dal diritto vigente ma che la disposizione appena approvata contribuisce ad assicurare evitando ab origine ogni iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Sul versante dell’obbligo vaccinale, invece, il governo risponde all’esigenza di prevenire il contagio nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali subordinando alla sua esecuzione la stessa possibilità di esercitare la professione sanitaria o svolgere prestazioni lavorative, salvo che i soggetti obbligati attestino condizioni cliniche tali da esporli a pericolo per la salute. Il controllo sulla vaccinazione è affidato alla collaborazione tra ordini professionali, enti locali e aziende sanitarie locali e, in caso di inosservanza, è prevista la sospensione dal diritto di svolgere mansioni che implicano contatti interpersonali o, in qualsiasi altra forma, il rischio di contagio e il corrispondente obbligo del datore di lavoro di adibire il soggetto ad altre mansioni, anche inferiori, col trattamento corrispondente e, ove ciò non sia possibile, non riconoscere alcuna retribuzione, compenso o emolumento sino all’adempimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

In tal modo, si formalizza e completa una disciplina in qualche modo già desumibile dal combinato disposto delle regole sulla sicurezza delle cure e dei luoghi di lavoro, come confermato anche da alcune recenti decisioni in ordine alla legittimità di ferie forzate per i sanitari che rifiutino di vaccinarsi (Tribunale di Belluno, ordinanza 19 marzo 2021).

Da un lato, infatti, l’articolo 1 della legge Gelli-Bianco obbliga il personale a concorrere alla prevenzione del rischio connesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie, essendo la sicurezza parte costitutiva del diritto alla salute. Dall’altro, l’articolo 279 del Dlgs 81/2008, in attuazione del generico vincolo di tutela espresso dall’articolo 2087, del Codice civile ma anche dall’articolo 15 del Dlgs 81/2008, nel caso di esposizione ad agenti biologici – tra i quali il Covid-19 rientra a seguito dell’inserimento nella sezione «Virus» dell’Allegato XLVI del Dlgs 81/2008 già operato col Dl 125/2020 in attuazione della direttiva Ue 2020/739 – obbliga il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, a mettere a disposizione vaccini efficaci per i lavoratori non immuni i quali, a loro volta, sono tenuti a prendersi cura della salute e della sicurezza sia proprie sia di tutte le persone presenti sul luogo di lavoro, a contribuire all’adempimento degli obblighi antinfortunistici del datore di lavoro e ad osservarne le disposizioni.

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