Rapporti di lavoro

Covid-19, le principali misure per i luoghi di lavoro

di Mario Gallo

Nel diluvio normativo di questi mesi di provvedimenti emergenziali di ogni tipo, finalizzati al contrasto della pandemia da Sars-Cov-2, una delle novità più significative e positive è lo sviluppo di rinnovati rapporti di cooperazione tra le organizzazioni sindacali e quelle datoriali che hanno dato vita al "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro" e ai Protocolli settoriali.

Il Protocollo generale, stipulato con l'intervento del Governo il 14 marzo 2020 e rivisto il 24 aprile 2020, stabilisce una serie articolata di linee guida condivise tra le Parti sociali per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio (Psa), aggiornate lo scorso 6 aprile su invito del ministro del Lavoro e Politiche sociali e del ministro della Salute.

Si tratta, quindi, di un Accordo di notevole rilevanza anche sul piano della responsabilità penale in caso di contagio in occasione di lavoro, che è stato rivisto in diversi punti ed è finalizzato a fornire ai datori di lavoro indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare i contagi.

Riorganizzazione delle attività e smart working
In particolare, questo nuovo Protocollo nel ribadire che «Il virus Sars-Cov-2/Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione...» conferma sostanzialmente il modello tecnico-organizzativo di base delle sue precedenti versioni, ispirato alla logica di fondo di precauzione, nel quale la riorganizzazione delle attività aziendali – per quanto riguarda gli spazi di lavoro, la turnazione, le riunioni, le trasferte, la rimodulazione dei livelli produttivi, etc.) – continua a essere uno degli adempimenti fondamentali del datore di lavoro.

Di conseguenza viene ribadita la centralità del ricorso allo smart working come una delle misure prioritarie da continuare a mettere in campo (cfr. articolo 90 Dl n.34/2020) e, al tempo stesso, è anche precisato che il datore di lavoro è tenuto a garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività, per quanto riguarda l'assistenza nell'uso delle apparecchiature, la modulazione dei tempi di lavoro e delle pause.

Rimodulazione degli spazi di lavoro
Altri punti importanti del Protocollo sono le misure relative agli spazi di lavoro; nel confermare che è necessario valutare la loro rimodulazione per realizzare il distanziamento sociale, viene anche precisato che nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.
Inoltre, per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe.

Obbligo della mascherina
Nel Protocollo del 6 aprile 2021, inoltre, viene precisato in modo più incisivo che in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di Dpi; tale uso, tuttavia, non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento «...in coerenza con quanto previsto dal Dpcm 2 marzo 2021».

Riammissione del lavoratore dopo l'infezione da Covid-19
Per quanto riguarda, poi, la riammissione al lavoro dopo l'infezione da Covid-19, nel Protocollo ora è fatto solo un generale riferimento alle modalità previste dalla normativa vigente e, in particolare, alla Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive; inoltre, è previsto che i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Trasferte nazionali e internazionali
Da osservare, infine, che nel Protocollo sono contenute anche numerose altre misure; in particolare, per quanto riguarda le trasferte il Protocollo del 24 aprile 2020 prevedeva la sospensione e l'annullamento di tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate; viceversa, ora il Protocollo del 6 aprile 2021 ammette le trasferte nazionali ed internazionali indicando come «opportuno» che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il Rspp, tenga conto però del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

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