Rapporti di lavoro

Asintomatici in azienda solo a tampone negativo

di Mauro Pizzin

Chi abbia contratto il Covid-19 e continui a essere positivo al test molecolare dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, pur potendo interrompere l’isolamento, non può rientrare al lavoro finchè non si sarà negativizzato.

È questa una delle principali indicazioni contenute nel protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento del Coronavirs negli ambienti di lavoro, siglato il 6 aprile per integrare e, in parte, sostituire anche alla luce degli aggiornamenti normativi le disposizioni contenute in quello del 24 aprile 2020, in particolare sul tema dei dispositivi di protezione, della gestione delle trasferte, delle attività formative e della sorveglianza sanitaria.

Partendo dai dispositivi di protezione, il nuovo protocollo - dopo aver ribadito che va privilegiato il lavoro agile o da remoto - chiarisce che negli spazi condivisi, al chiuso e all’aperto e fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, c’è sempre l’obbligo di indossare la mascherina chirurgia, salvi i casi in la mansione non comporti Dpi più protettivi. L’indicazione è più restrittiva rispetto a quella del primo protocollo, che imponeva la mascherina solo per mansioni comportanti una distanza interpersonale inferiore. L’uso della mascherina non è necessario solo per le attività svolte in condizioni di isolamento.

Cambia anche l’approccio rispetto alle trasferte: ora sono possibili previa valutazione dell’andamento epidemiologico delle sedi di destinazioni da parte del datore di lavoro in collaborazione con il medico competente, ove presente, e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Continuano a non essere consentite le riunioni in presenza, fatti salvi i casi di necessità e urgenza in cui non sia possibile il collegamento a distanza e comunque sempre con uso delle mascherine. Sospesi anche gli eventi interni e le attività di formazione in aula, anche obbligatoria. Alcune deroghe sono state però introdotte dal Dpcm del 2 marzo, fra cui quella per gli esami di qualifica dei percorsi Iefp.

In materia di sorveglianza sanitaria viene ancora più rimarcato il ruolo del medico competente, che attua, fra l’altro, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili secondo quanto previsto dal Dl 34/2020 e può suggerire l’adozione di strategie di testing/screening, se utili al contenimento del virus.

L’importanza del medico competente è evidenziata anche da una circolare del 12 aprile del ministero della Salute, la quale integra il nuovo protocollo in materia di riammissione in servizio: sarà a quest’ultimo, ove nominato, che andrà indirizzato il referto molecolare negativo necessario per il rientro di chi era rimasto positivo dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, e sarà sempre il medico competente a dover verificare l’idoneità alla mansione dei lavoratori ammalati con sintomi gravi o per cui è stato necessario il ricovero, una volta che si siano negativizzati: una visita da effettuare anche per assenze sotto i 60 giorni continuativi.

Tempi ridotti per il rientro sono previsti dalla circolare per i lavoratori positivi con sintomi meno gravi e per gli asintomatici: una volta negativizzati, nel primo caso il via libera può arrivare dopo 10 giorni di isolamento, di cui almeno 3 senza sintomi, nel secondo dopo soli 10 giorni. Una quarantena di 10 giorni spetta, infine, anche al lavoratore che sia stato un contatto stretto di un caso positivo, al termine dei quali per il reingresso in azienda serve un tampone negativo.

La circolare della Salute del 12 aprile 2021

Il protocollo per il contrasto covid del 6 aprile 2021

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