Rapporti di lavoro

Pagamento retribuzioni in contanti, non applicabile il cumulo giuridico

di Antonella Iacopini


L'istituto del concorso formale di illeciti previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 689/1981 e quello del reato continuato applicabile per le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, in base al comma 2 dello stesso articolo, non sono applicabili alla sanzione prevista dall'articolo 1, comma 913, della legge 205/2017 nell'ipotesi di corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori da parte del datore di lavoro o committente con modalità non tracciabili, ovvero difformi da quanto stabilito dal comma 910 della stessa legge. Questo il tenore della nota 606/2021 dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

In base all’articolo 1, comma 913, della legge 205/2017, qualora il datore di lavoro o committente corrisponda le retribuzioni o eventuali acconti delle stesse in contanti, viene punito con una sanzione amministrativa con importo da 1.000 a 5.000 euro, per la quale, come già chiarito dall'Inl con la nota 4538/2018, non è ammessa l'adozione del provvedimento di diffida previsto dall’articolo 13 del Dlgs 124/2004, dovendosi, invece, applicare le disposizioni stabilite dall'articolo 16 della legge 689/1981, con conseguente determinazione della sanzione nella misura ridotta a un terzo del massimo, ovvero 1.666,67 euro. Rispetto alle modalità di calcolo della sanzione amministrativa, la nota 5828/2018 ha dato indicazioni di far riferimento al numero di mensilità in cui si è verificata la violazione, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti.

Appare, dunque, evidente l'impatto economico importante che può avere la sanzione sul datore di lavoro/committente.

Quanto al primo comma dell’articolo 8, lo stesso disciplina il cosiddetto cumulo giuridico già tipizzato in sede penale, esteso alle sanzioni amministrative. Di conseguenza, se con la stessa azione od omissione vengono violate più volte la stessa norma incriminatrice (concorso omogeneo) o norme diverse (concorso eterogeneo), il trasgressore è sanzionato con la pena prevista per la violazione più grave, incrementata fino al triplo. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza in più occasioni (Cassazione 26434/2014; 5252/2011; 12974/2008; 12844/2008), tale disciplina non è applicabile nei «casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte» e, nel caso di violazione della disposizione in esame, posta in essere per più mensilità, appare evidente, afferma l'Ispettorato, la sussistenza di una pluralità di violazioni, indipendentemente dalla circostanza che l'illecito si riferisca a uno o più lavoratori. Pertanto, per queste ipotesi sanzionatorie, l'articolo 8, comma 1, non risulta invocabile, in quanto le condotte non sarebbero riconducibili a una configurazione unitaria.

Il secondo comma dell'articolo 8 prevede che alla stessa sanzione prevista dal comma 1 - ovvero la sanzione per la violazione più grave, aumentata sino al triplo - soggiace anche chi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. Orbene, con riferimento alla corresponsione della retribuzione con strumenti non tracciabili, l'Ispettorato pone in evidenza la circostanza per cui l'illecito si perfeziona a prescindere da eventuali violazioni di previdenza e assistenza obbligatoria e, pertanto, risulterebbe comunque estraneo a detta materia anche nella ipotesi in cui sia stata contestata la violazione amministrativa dell'impiego di lavoratori "in nero".

Del resto, non può ritenersi applicabile, in via analogica, neppure la normativa dettata dall'articolo 81 del Codice penale, in tema di continuazione tra reati, sia perché il citato articolo 8 accorda espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, escludendo, di fatto, gli altri illeciti amministrativi, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©