Rapporti di lavoro

Semaforo verde per lo sgravio sui contratti di solidarietà conclusi entro il 30 settembre 2020

di Mauro Marrucci

Al via il conguaglio dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 6, commi 4 e 4-bis, del Dl 510/1996, riferito ai contratti di solidarietà difensivi con diritto alla Cigs (si veda l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Dlgs 148/2015), in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi d'intervento risultano conclusi entro il 30 settembre 2020. A permetterlo è l'Inps con il messaggio 1697/2020, che richiama la circolare 100/2020 sui presupposti del decreto interministeriale numero 2 del 27 settembre 2017 e della circolare 18/2017 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Calcolo dell'agevolazione
L'agevolazione consiste nella riduzione del 35% dell'ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per i lavoratori coinvolti e interessati da una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.

In particolare, la provvidenza deve essere applicata sulla contribuzione di ciascun dipendente che abbia subito una contrazione oraria in misura superiore al 20% per effetto della solidarietà e deve essere rapportata a ciascun periodo di paga compreso nell'arco temporale dell'autorizzazione. Al ricorrere di tale condizione, i datori di lavoro beneficeranno pertanto dell'agevolazione sulla parte dei contributi a loro carico e per ogni dipendente interessato.

Contributi esclusi
Non sono soggetti alla riduzione i contributi:
- previsti dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile;
- sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria (legge 166/1991);
- di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (articolo 1, commi 8 e 14, del Dlgs 182/1997);
- per la garanzia sul finanziamento della Qu.i.r. (articolo 1, comma 29, della legge 190/2014) per eventuali periodi di paga anteriori a luglio 2018.

È opportuno ricordare che il beneficio è incompatibile con qualunque altra agevolazione contributiva prevista, a qualsiasi titolo, dall'ordinamento ed è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi (normativa in materia di Durc).

Procedura
Il messaggio ha precisato che la procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata su iniziativa del datore di lavoro, il quale dovrà produrre il decreto direttoriale di ammissione al beneficio. Su tale presupposto, la struttura territoriale Inps competente, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", con significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996".

L'istituto, nel diramare le istruzioni contabili alle proprie sedi, ha altresì comunicato ai datori di lavoro le modalità di compilazione del flusso uniemens precisando che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16 luglio 2021.

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