Rapporti di lavoro

Attestato conducente: la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno ne consente il rilascio

di Antonella Iacopini

La sola ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno all'ufficio immigrazione della Questura territorialmente competente, da parte di un lavoratore extracomunitario, consente di ottenere il rilascio dell'attestato di conducente anche nelle more della definizione della procedura di rinnovo. Lo ha chiarito l'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota 682/2021 del 28 aprile, rispondendo a un quesito posto da un proprio ufficio territoriale.

Si ricorda che nell'ambito del trasporto merci internazionale su strada, oltre ai documenti quali la patente di guida, la carta di circolazione e quelli relativi alla merce trasportata, qualora il veicolo appartenga a un'impresa comunitaria e sia condotto da un cittadino di un Paese extracomunitario è necessario il possesso dell'attestato del conducente, rilasciato dall'Ispettorato territoriale del lavoro, competente in base alla sede legale l'impresa di trasporto o alla sede operativa presso cui il conducente per cui è richiesto l'attestato, risulta stabilmente assegnato o messo a disposizione.

Si tratta di un documento nominativo, con validità di cinque anni, che certifica l'assunzione del conducente in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti per effettuare trasporti su strada. Per ottenerlo, l'impresa di trasporto, che occupa il conducente, deve presentare, in base al regolamento Cee 484/2002, apposita istanza all'Ispettorato territoriale, allegando, fra gli altri documenti, il permesso di soggiorno del lavoratore.

Ma cosa accade se il permesso di soggiorno è scaduto e il lavoratore, sebbene si sia tempestivamente attivato per chiederne il rinnovo, sia in possesso unicamente della ricevuta della richiesta presentata in Questura? È comunque possibile il rilascio dell'attestato?

I precedenti orientamenti assunti dal ministero dell'Interno e dal ministero del Lavoro, per i profili di rispettiva competenza, già lasciavano intendere una soluzione positiva per il rilascio dell'attestato nelle more della definizione del procedimento di rinnovo. Infatti, il ministro dell'Interno, con la direttiva 11050/2006 e – in modo conforme – con le circolari 2506/2010 e 47382/2016, ha ammesso il rilascio della patente di guida e della carta di circolazione in favore di cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno in corso di rinnovo, riconoscendo allo straniero, in possesso del permesso di soggiorno ancorché scaduto e della ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo, la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e farvi regolare rientro, precisando che tale ricevuta potrà essere ritenuta idonea anche per il conseguimento dell'attestato di conducente. Sempre in senso favorevole al rilascio dell'attestato nell'ipotesi in esame è intervenuto nel 2007 il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota 15728.

Del resto, lo stesso articolo 5 del Dlgs 286/1998 - testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - nel disciplinare la tempistica di presentazione e di evasione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, riconosce allo straniero, nelle more del rinnovo del titolo (comma 9-bis), il diritto allo svolgimento di regolare attività lavorativa, che non può essere compromesso dallo sforamento, da parte della pubblica amministrazione, della tempistica stabilita ex lege per la definizione del relativo procedimento. Nulla osta, quindi, afferma l'Inl, al rilascio dell'attestato di conducente al cittadino extracomunitario in attesa che si concluda la procedura di rinnovo del permesso di soggiorno. Tuttavia, in questi casi, appare opportuna l'indicazione sull'attestato della data della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno e l'avvertimento in ordine alla perdita di efficacia dello stesso nel caso in cui l'iter per il rilascio sia concluso negativamente.

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