Rapporti di lavoro

Diffida accertativa per la somministrazione fraudolenta

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Il reato di somministrazione fraudolenta di manodopera si concretizza in tutti i casi in cui essa è posta in essere, con la specifica finalità di eludere le norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicati al lavoratore. L'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con la nota 685/2021 inserita come Faq nel proprio sito internet, chiarisce che, verificandosi tale ipotesi di reato, l'ispettore oltre a perseguire l'illiceità sul piano amministrativo, al fine di far cessare la condotta antigiuridica impartirà, in base all'articolo 15 del Dlgs 124/2004, la prescrizione obbligatoria attraverso l'assunzione dei lavoratori interessati alle dirette dipendenze dell'utilizzatore per tutta la durata del contratto.

Contestualmente l'ispettore potrà adottare il provvedimento di diffida accertativa, sia nei confronti del committente-utilizzatore, sia nei confronti dell'appaltatore utilizzando, quale base di calcolo delle eventuali differenze salariali, il Ccnl applicato dall'utilizzatore.

Tale tipologia di illecito può trovare riscontro oltre che con il coinvolgimento delle stesse agenzie di somministrazione autorizzate, in presenza di appalto non genuino, di pseudo appalto per carenza dei requisiti richiesti dall'articolo 1655 del Codice civile, nonché in caso di pseudo distacco, anche transnazionale di persone (articolo 3 del Dlgs 136/2006).

Soffermando l'attenzione sul destinatario della diffida accertativa, l'Inl chiarisce che, nell'ipotesi di contratto di sub-appalto, essa va indirizzata sia nei confronti dell'appaltatore, quale utilizzatore delle prestazioni, sia nei confronti del subappaltatore (datore di lavoro). Non va invece adottata nei confronti del committente in via principale, il che non lo esclude, però, dalla responsabilità solidale secondo l'articolo 29 del Dlgs 29/2003.

Nell'ipotesi di fallimento del datore di lavoro, l'Inl precisa che, poiché l'attuale formulazione dell'articolo 12 del Dlgs 124/2004, prevede l'automatica formazione del credito di cui alla diffida accertativa, qualora non siano stati attivati dall'interessato i rimedi previsti dalla legge e poiché consente di richiedere il pagamento del credito spettante al lavoratore, sia al datore di lavoro che all'utilizzatore da ritenersi solidalmente responsabile, ove la condizione che impedisce la riscossione del credito sia riferibile unicamente a uno dei soggetti obbligati, la stessa condizione non ha effetto sugli altri.

Infine, tra i crediti oggetto di diffida accertativa, non rientrano le indennità di maternità e malattia da erogare alla lavoratrice/lavoratore in quanto il datore di lavoro provvede soltanto alla materiale corresponsione di tali indennità per conto dell'Inps, per cui nella circostanza l'effettivo debitore è l'istituto. Restano invece a carico del datore di lavoro, se previste dal Ccnl applicato, eventuali integrazioni a tali indennità.

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