Rapporti di lavoro

Il protocollo Covid del 2020 si sovrappone al nuovo

di Giampiero Falasca

La proroga della norma che assegna valenza normativa ai Protocolli di sicurezza anti Covid si tinge di giallo: per un’apparente svista del legislatore, infatti, è stata prorogata sino al prossimo 31 luglio l’efficacia del protocollo firmato dalle parti sociali il 14 marzo 2020 (e aggiornato il 20 aprile dello stesso anno). Intesa che non avrebbe dovuto essere prorogata, essendo stata superata dall’accordo del 6 aprile 2021.

Questo piccolo incidente normativo sembra nascere dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 52/2021, entrato in vigore il 23 aprile, che ha prorogato fino al 31 luglio l’efficacia delle regole contenute nel Dpcm del 2 marzo 2021.

Tale Dpcm prevede, all’articolo 4, che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020, e rinnovato il 24 aprile dello stesso anno, fra il Governo e le parti sociali (oltre ad alcuni testi specifici per i cantieri e la logistica).

Con la proroga del Dpcm viene, quindi, esteso fino alla fine del mese luglio l’obbligo di rispettare il Protocollo del 2020. Un testo che non è più attuale, essendo stato rivisto con il successivo accordo dello scorso 6 aprile, mediante il quale le parti sociali hanno riscritto molte delle misure di prevenzione presenti nel testo precedente, ma che non viene dichiarato vincolante da nessuna norma.

Si potrebbe recuperare in via interpretativa questa lacuna normativa, ritenendo che il protocollo che viene prorogato dal decreto legge 52/2021 sia quello “tempo per tempo” vigente? Sarebbe una lettura auspicabile, ma difficilmente compatibile con un testo del Dpcm che non prevede alcun rinvio a eventuali, future, modifiche e integrazioni del testo del 2020 e, anzi, lo allega espressamente.

L’effetto di questo piccolo inciampo normativo può essere rilevante, se si pensa che il mancato rispetto dell’obbligo di applicazione dei protocolli sanitari è oggetto di sanzioni specifiche che possono portare fino alla sospensione dell’attività.

E può generare anche qualche problema nelle imprese, che si trovano di fronte a un doppio obbligo: rispettare il vecchio protocollo, per evitare le sanzioni connesse, ma attuare anche il nuovo accordo, per adempiere fino in fondo al «dovere di sicurezza» previsto dall’articolo 2087 del Codice civile.

Situazione che farebbe sorgere anche il problema di coordinare due testi che hanno contenuti in parte diversi, se si pensa che nell’ultima intesa (quella che nelle intenzioni delle parti avrebbe dovuto sostituire la precedente) sono state introdotte diverse novità in tema di dispositivi di protezione, gestione delle trasferte (possibili, previa valutazione dell’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione), attività formative e sorveglianza sanitaria (si prevede un ruolo più incisivo del medico competente, anche rispetto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili).

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