Rapporti di lavoro

Smart working con regime semplificato fino a settembre

di Giorgio Pogliotti

La disciplina semplificata “emergenziale” per il ricorso allo smart working verrà prorogata fino alla fine di settembre. I datori di lavoro privati potranno così continuare ad utilizzare il lavoro da remoto, con decisione unilaterale, senza dover ricorrere agli accordi individuali con i lavoratori, una misura adottata in chiave di prevenzione contro possibili contagi da Covid nei luoghi di lavoro.

Lo slittamento è contenuto nella bozza del Dl Sostegni 2, dopo che già con il Dl Riaperture, il decreto legge n.52 dello scorso 22 aprile, era stata spostata in avanti - da fine aprile a fine luglio - la scadenza della disciplina semplificata. Tuttavia, l’orientamento del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, è quello di introdurre questa proroga in un emendamento del governo, in sede di conversione in legge del Dl 52. Quella di fine settembre, infatti, è la scadenza illustrata dallo stesso ministro al tavolo con le parti sociali. Non si esclude, tuttavia, che si possa più in avanti spostare la scadenza a fine anno, per allineare i termini del ricorso allo smart working emergenziale nel privato come nel pubblico.

Sempre nella bozza del Dl Sostegni 2 figura anche una proroga di due mensilità del reddito d’emergenza: entro il 30 giugno va presentata la domanda all’Inps per le quote di Rem di giugno e luglio. Questa misura si accompagna alla proroga di due mesi dell’indennità per lavoratori stagionali, del turismo e dello sport. L’ipotesi è quella di confermare l’importo del Dl Sostegni di 2.400 euro per due mensilità.

Inoltre, per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, sono previste fino al 31 dicembre 2022 agevolazioni per l’acquisto della “prima casa di abitazione” da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni (nell’anno in cui l’atto è stipulato). Più nel dettaglio, i giovani acquirenti della prima casa vengono esonerati dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.

L’agevolazione riguarda gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà. Se la transazione è assoggettata all’Iva, viene riconosciuto al giovane un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta .

È anche prevista l’esenzione dall’imposta sui finanziamenti, sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, fissata in ragione dello 0,25% dell’ammontare complessivo del finanziamento per gli immobili abitativi agevolati.

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