Rapporti di lavoro

Sospensione dei termini a rischio per il professionista ammalato che si cura a casa

di Federica Micardi

L’emendamento al Dl sostegni sulla malattia dei professionisti, che riconosce 30 giorni di sospensione degli adempimenti recentemente approvato introduce, per la rima volta, una misura che sospende i termini in caso di malattia; o meglio in caso di impedimento connesso a Covid-19.

Una protezione però che, per come è stata scritta la norma, rischia di escludere dalla tutela il professionista malato che si cura in casa.

A segnalare il problema è l’Ufficio studi del senato nelle schede di lettura pubblicate il 5 maggio. Nell’elenco dei casi ammessi alla sospensione sono compresi i soggetti potenzialmente sani costretti alla permanenza domiciliare ma manca il caso del professionista malato di Covid che si cura nel proprio domicilio. Infatti, i casi tutelati sono tre: il ricovero in ospedale, la quarantena con sorveglianza attiva - cioè il contatto quotidiano con un operatore sanitario - e la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

L’ufficio studi del Senato ricorda che la quarantena si applica agli individui sani che hanno avuto contatti stretti con soggetti malati, mentre la permanenza domiciliare fiduciaria obbliga chi arriva in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

Non viene menzionata, invece, nell’elenco degli impedimenti l’isolamento dei casi di documentata infezione da Sars-Cov-2 che è proprio il caso in cui si sia contratto il virus e ci si stia curando a casa.

Una dimenticanza che l’ufficio studi del Senato suggerisce di correggere.

L’emendamento malattia, introduce - a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione - una sospensione dei termini fino a 30 giorni a favore dei liberi professionisti in caso di sopravvenuta impossibilità ad adempiere per motivi connessi all’infezione da coronavirus. Gli adempimenti di cui parla la norma sono: trasmissione di atti, documenti, istanze e pagamenti. Grazie alla sospensione il mancato adempimento non comporta decadenza dalla facoltà , non costituisce un inadempimento connesso alla scadenza dei termini e non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente (ma solo se esiste un mandato professionale che sia precedente alla malattia).

Per far scattare la tutela è necessario avere un certificato medico che attesti la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, che deve essere consegnato o inviato ai «competenti uffici della pubblica amministrazione». Finito il periodo di sospensione il professionista ha sette giorni per effettuare gli adempimenti sospesi.

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