Rapporti di lavoro

Differimento delle ferie collettive 2021

di Pietro Gremigni

Entro il prossimo 31 maggio 2021 i datori di lavoro che intendono differire il versamento dei contributi scadenti durante le ferie collettive del 2021, devono presentare all'Inps la relativa domanda in via telematica.

Vediamo di riepilogare questo consueto adempimento in vigore da anni in virtù dell'originario decreto 24 febbraio 1984, non più modificato se non per i necessari aggiornamenti dovuti alle modalità di trasmissione telematica.

Nozione di ferie collettive - Per ferie collettive si intendono secondo le indicazioni dell'Inps
quelle ferie che (INPS circ 90/1980):
· determinano la chiusura dell'azienda e la sospensione di ogni attività e di conseguenza
l'impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge;
· per ferie collettive deve intendersi, secondo la normale accezione, quel periodo di riposo che
l'azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell'esercizio, dello stabilimento, fabbrica, ufficio, in tutte le sue articolazioni;
Il concetto di ferie collettive non viene meno qualora durante il periodo feriale si renda comunque necessaria la presenza di personale (operai comuni o specializzati, tecnici e simili) preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente non sia in servizio per usufruire del periodo di riposo per ferie.
Infine la chiusura per ferie collettive può avvenire anche in periodi diversi da quello estivo.

Contributi differiti - Si precisa che il differimento per ferie collettive riguarda il pagamento dei contributi che scadono nel mese di chiusura per ferie collettive.
In ogni caso la durata del differimento non può mai superare 1 mese.
Il differimento può essere concesso solamente una volta nel corso dell'anno e anche se la chiusura per ferie collettive si protrae per meno di un mese, sempre che la chiusura "determini un'obiettiva ed effettiva impossibilità tecnico organizzativa ad effettuare alla scadenza di legge i dovuti versamenti".
Il differimento per ferie collettive è concesso per un solo mese anche nel caso in cui le ferie siano fruite a cavallo di due mesi. In quest'ultimo caso il differimento è concesso per gli adempimenti che avrebbero dovuto effettuarsi nel mese nel quale cade la maggior parte del periodo feriale.
Ad esempio per le ferie collettive che comprendono l'ultima settimana di luglio e le prime tre settimane di agosto, gli adempimenti differibili sono quelli relativi al mese di luglio, scadenti di regola nel mese di agosto e che, col differimento, andrebbero espletati nel mese di settembre.

Modalità – L'Inps ha aggiornato le modalità di trasmissione della richiesta di differimento nel 2012 col messaggio 8609 del 18 maggio 2012. La richiesta di autorizzazione deve essere effettuata accedendo al Cassetto Previdenziale INPS, rispettando il seguente percorso: www.inps.it. Dalla stringa di ricerca, digitare "Servizi per le aziende e i consulenti", "Cassetto previdenziale aziendale", "Comunicazioni"; "Invio Nuova".
Il Codice 445 è quello che caratterizza la richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive. Tipologia "DiResCo".

Pagamento dei contributi differiti - L'importo dei contributi oggetto di versamento differito:
-deve essere pagato in un'unica soluzione entro il termine differito;
-deve essere maggiorato degli interessi di differimento al tasso annuo vigente al momento del pagamento dei contributi, decorrenti dal 20 agosto 2021.
L'Istituto comunicherà, tramite l'istanza di autorizzazione la percentuale per il calcolo degli interessi di differimento.
L'Inps comunicherà unitamente all'autorizzazione l'ammontare della percentuale degli interessi di differimento.

Denuncia contributiva - Il differimento interessa non solo il versamento dei contributi tramite modello F24, ma anche la presentazione della denuncia telematica UniEMens che, col differimento, potrà essere trasmessa entro il 30 settembre 2021 e non entro il 31 agosto 2021.

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