Rapporti di lavoro

Novità su convivenza e disabilità per il lavoro agile nella legge di conversione del Dl 30/2021

di Antonio Carlo Scacco

Non è più richiesta la convivenza con il figlio minore di 16 anni per avere, fino al prossimo 30 giugno, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile durante la sospensione dell'attività didattica ed educativa o nei periodi quarantena del figlio.

È una delle modifiche introdotte in sede di conversione dalla Camera al decreto legge n. 30/2021 (legge 61/2021, in Gazzetta Ufficiale del 12 maggio). Tale possibilità, concessa ai lavoratori pubblici e privati genitori di minori di anni 16, è esercitabile alternativamente da entrambi i genitori, per l'intero periodo, o parte di esso, corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica ed educativa, in presenza dell'infezione da Covid-19 o della quarantena del figlio disposta dalla Asl competente.

Altra importante novità è il riconoscimento del beneficio a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata (articolo 3, commi 1 e 3, della legge 104/1992), con disturbi specifici dell'apprendimento, ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale chiusi con provvedimenti amministrativi. La possibilità è altresì concessa ai genitori di figli con bisogni educativi speciali, ai sensi delle previsioni contenute nella direttiva del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.

La legge di conversione ha inoltre apportato rilevanti modifiche al cosiddetto Congedo 2021, ossia al congedo cui possono accedere, fino al 30 giugno 2021, i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) genitori di figli conviventi minori di 14 anni, esclusivamente nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Con le modifiche apportate, il congedo diventa fruibile anche in modalità oraria e possono accedervi i genitori di figli con disabilità grave (in questo caso non è prevista la convivenza, si veda la circolare Inps 63/2021), a prescindere dall'età del figlio, nei casi in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, la chiusura dei centri assistenziali diurni frequentati dal figlio, nonché per la durata dell'infezione da Covid-19 o della quarantena del figlio. Si ricorda che per i periodi di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione medesima (ex articolo 23 del decreto legislativo 151/2001). I relativi periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©