Rapporti di lavoro

Fondi del credito, l’assegno straordinario è soggetto a tassazione separata

di Mauro Marrucci

Per gli assegni straordinari dei settori del credito e del credito cooperativo si applica la stessa tassazione del trattamento di fine rapporto (Tfr). Lo precisa l'Inps con il messaggio 1903/2021, che conferma quanto già diramato con la circolare 90/2015.
I fondi di solidarietà bilaterali – rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 26 del Dlgs n. 148/2015 - sono stati rispettivamente regolamentati dalle disposizioni del Dm 83486/2014 e del Dm 82761/2014.

Sul presupposto di situazioni di crisi, di processi di ristrutturazione, di riorganizzazione aziendale, di riduzione, trasformazione o sospensione temporanea di attività, tali da imporre la cessazione del rapporto di lavoro con il personale nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo, tra l'altro, questi fondi provvedono a erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito, anche in forma rateale, oltre al versamento della contribuzione correlata, a favore dei lavoratori ammessi a fruirne.

Il valore della provvidenza concessa è pari all'importo del trattamento pensionistico che gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.

Il messaggio è stato emanato in ragione di richieste di chiarimento avanzate da alcune sedi territoriali dell'Istituto in merito agli avvisi di riliquidazione delle imposte già prelevate, emessi dall'agenzia delle Entrate nell'ambito del regime di tassazione separata dei trattamenti di fine rapporto, in capo ai titolari di assegni straordinari dei settori del credito e del credito cooperativo.

L'Inps ricorda che, per effetto dell'articolo 59, comma 3, della legge 449/1997 e della relativa interpretazione autentica, ex articolo 26, comma 23, della legge 448/1998, gli assegni straordinari in argomento sono soggetti al medesimo regime fiscale previsto dall'articolo 19, comma 1, del Tuir (Dpr 917/1986), recante la disciplina delle modalità di tassazione del trattamento di fine rapporto.

A tal fine, come precisato con la circolare 90/2015, l'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto ad applicare la stessa aliquota con cui è già stato tassato il Tfr del singolo lavoratore, così come determinata e comunicata dagli istituti di credito, nella loro veste di datori di lavoro, all'atto di presentazione della domanda di accesso alla prestazione, nonché certificata con i relativi dati ai fini fiscali.

In ordine al regime tributario applicabile, pertanto, così come affermato dall'articolo 19, comma 1, ultima parte, del Dpr 917/1986, l'agenzia delle Entrate è tenuta a riliquidare l'imposta sulla base dell'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione delle somme, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute, ovvero rimborsando quelle eventualmente trattenute in eccesso.
Data la delicatezza della questione, il messaggio precisa infine che l'Istituto si è fatto parte attiva con le Entrate per la definizione della vicenda.

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