Rapporti di lavoro

Niente diffida accertativa per la riduzione unilaterale dell’orario di lavoro

È esclusa la diffida accertativa in caso di riduzione unilaterale dell’orario di lavoro da parte del datore. Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 441 del 17 marzo 2021

di Stefano Rossi

È esclusa la diffida accertativa in caso di riduzione unilaterale dell’orario di lavoro da parte del datore. Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 441 del 17 marzo 2021. Le differenze retributive richieste dal lavoratore sono diretta conseguenza dell’inadempimento contrattuale ascrivibile al datore di lavoro che, senza la necessaria forma scritta, riduce l’orario lavorativo e il conseguente trattamento retributivo del dipendente. In questo caso, il credito che eventualmente matura il lavoratore ha natura risarcitoria e, quindi, non può essere oggetto del provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali previsto dall’articolo 12 decreto legislativo 124/2004.

La conclusione dell’Ispettorato si basa sull’orientamento della Cassazione secondo il quale nell’ambito di un contratto part-time la trasformazione dell’orario di lavoro può derivare solo da un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, non assumendo valore probatorio il comportamento tacito delle parti (Cassazione 1375/2018). In definitiva, conclude la nota, spetta al giudice stabilire il risarcimento del danno al lavoratore in caso di modifica unilaterale dell’orario di lavoro in assenza di accordo scritto.

Come è cambiata la diffida accertativa

Il Dl 76/2020 (Dl semplificazioni), pubblicato in Gazzetta ufficiale 228 del 14 settembre 2020, ha previsto diverse novità sulla diffida accertativa. In particolare, il decreto ha eliminato la convalida, ha ridotto le tempistiche e ha, infine, esteso la notifica dell’atto anche all’obbligato in solido. La nuova formulazione ha dunque eliminato il decreto di convalida direttoriale confermando, invece, la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione nel termine di 30 giorni dalla notifica della diffida. Perciò, una volta promosso il tentativo, con la notifica delle convocazioni, l’atto rimane congelato, senza perciò acquisire efficacia di titolo esecutivo. Il tentativo di conciliazione può essere chiesto sia dal datore di lavoro sia dall’obbligato in solido. L’Ispettorato con la circolare 6/2020 ha precisato che l’ufficio, provvede, nel più breve tempo possibile, a convocare tutte le parti, ivi compreso l’obbligato che non abbia formalizzato l’istanza di conciliazione. Sarà poi cura del funzionario allegare alla convocazione un prospetto riepilogativo dei crediti accertati, con indicazione delle voci retributive e dei relativi importi. Con circolare 5066 del 30 maggio 2019 l’Ispettorato ha specificato che non sono di ostacolo alla diffida, quindi anche alla conciliazione, eventuali accordi intervenuti tra le parti.

Quali crediti possono essere oggetto di diffida

Inoltre, con nota 595 del 23 gennaio 2020, l’Agenzia ha chiarito che la diffida ha per oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili, pertanto, il personale ispettivo dovrà considerare solo i crediti da lavoro il cui termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal primo giorno utile per far valere il diritto di credito anche se in costanza di rapporto di lavoro, non sia ancora maturato. In caso di accordo siglato soltanto da uno dei soggetti obbligati, la diffida perderà efficacia soltanto nei suoi confronti; mentre acquisterà valore di titolo esecutivo nei confronti della parte che non abbia aderito all’accordo di conciliazione. Il lavoratore, perciò, potrà rendere esecutivo l’accordo con decreto del giudice competente, o potrà mettere in esecuzione la diffida nei confronti della parte che non abbia aderito alla conciliazione. Entro il termine di 30 giorni dalla notifica il datore di lavoro, ma anche l’obbligato in solido, potrà promuovere ricorso al direttore dell’ufficio che ha emanato l’atto e non più al Comitato per i rapporti di lavoro. Il ricorso, notificato dal datore di lavoro anche al lavoratore, sospende l’esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla presentazione e non più nel termine di 90 giorni concessi al Comitato. Scompare anche il silenzio-rigetto: entro 60 giorni il direttore dovrà pronunciarsi altrimenti il provvedimento perderà efficacia.

Gli ultimi orientamenti dell’Ispettorato sulla diffida

Crediti degli ultimi cinque anni

Con nota 595 del 23 gennaio 2020 l’Ispettorato ha stabilito che il personale ispettivo dovrà considerare solo i crediti da lavoro il cui termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal primo giorno utile per far valere il diritto di credito anche se in costanza di rapporto di lavoro, non sia ancora maturato. In caso di atti interruttivi della prescrizione, documentati, il personale ispettivo potrà adottare la diffida accertativa anche per crediti risalenti nel tempo, sempreché non siano comunque decorsi cinque anni dall’ultimo atto interruttivo della prescrizione.

Diffida nei confronti della PA

Con nota prot. 62 del 14 gennaio 2021 l’Ispettorato sostiene che nel caso in cui le amministrazioni pubbliche ricoprano il ruolo di responsabili solidali e non siano in dissesto finanziario sarà possibile adottare il provvedimento di diffida accertativa per i crediti maturati dai lavoratori impiegati nell’appalto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. Tuttavia, prosegue la nota, prima dell’adozione della diffida, sarà necessario notificare un informativa alla P.A. finalizzata all’attivazione dell’intervento sostitutivo.

Conciliazione in altre sedi

Con nota prot. 5066 del 30 maggio 2019 l’Ispettorato esclude che un eventuale accordo tra le parti possa essere di ostacolo alla procedura della diffida accertativa. Pertanto, conclude la nota, una volta adottata la diffida accertativa, eventuali motivi di doglianza da parte del datore di lavoro in ordine a conciliazioni intervenute presso altre sedi potranno essere fatte valere giudizialmente esclusivamente nella fase dell’opposizione all’esecuzione.

L’esito dei ricorsi

L’Ispettorato con la nota prot. 811 del 7 ottobre 2020 ha chiarito che in caso di accoglimento del ricorso la diffida non potrà acquistare efficacia di titolo esecutivo; mentre, in caso di rigetto, la diffida acquista valore di titolo esecutivo e l’ufficio notificherà l’esito al ricorrente e al lavoratore. In caso di accoglimento parziale, il credito è rideterminato ed è immediatamente esecutivo, poiché gli obbligati non potranno esperire né la conciliazione né il ricorso amministrativo.

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