Rapporti di lavoro

Chi è in cassa può fare un lavoro a termine o intermittente

C’è incompatibilità totale tra la Cig e un’assunzione a tempo indeterminato

di Serena Uccello

Con la riapertura a pieno regime delle attività commerciali e l’arrivo della stagione estiva, alla consueta richiesta di lavoratori stagionali, anche quest’anno si affianca una dinamica occupazionale particolare. Quella che riguarda i lavoratori in cassa integrazione: per costoro, cioé, si può aprire l’opportunità di un contratto di qualche mese? La risposta è sì, ma non sempre e non in tutti casi.

Ci possono essere tre condizioni: cumulabilità tra cassa e contratto, parziale cumulabilità e incumulabilità totale. Per sapere in quale di queste categorie il lavoratore rientra, bisogna verificare le condizioni del contratto di inquadramento per il quale percepisce la cassa, ad esempio se ha un full-time o un part-time. A dettagliare il quadro, come ricorda Assolavoro, è la circolare Inps 107 dell’agosto 2010.

Innanzitutto, è incompatibile con l’ammortizzatore sociale l’assunzione del percettore dell’integrazione salariale con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Ma questa incompatibilità non scatta in altri casi. I tecnici di Federturismo, che nei giorni scorsi ha denunciato con un intervento della presidente Marina Lalli la difficoltà di trovare lavoratori per l’estate e l’effetto «distorsivo» del reddito di cittadinanza, spiegano che «nel nostro ordinamento non esiste una assoluta incompatibilità tra fruizione del trattamento di integrazione salariale e attività di lavoro. Un lavoratore sospeso in cassa integrazione può svolgere attività di lavoro dipendente o autonomo senza perdere il diritto al trattamento di integrazione salariale».

Se il lavoratore sospeso in cassa integrazione ha un contratto di lavoro part-time, ad esempio, c’è piena cumulabilità fra il trattamento di integrazione salariale e il reddito percepito con un impiego a tempo determinato, purché l’attività di lavoro sia svolta durante ore o periodi diversi da quelli previsti dall’attività lavorativa sospesa. In questo caso, i due trattamenti economici (cassa integrazione e remunerazione del nuovo impiego) si sommano, senza che sia necessario decurtare dalla cassa integrazione il reddito percepito, perché non c’è sovrapposizione.

Il lavoratore in Cig può intraprendere anche un’attività di lavoro autonomo, ma comunicandolo all’Inps e comunicando anche i relativi incassi. In genarale, il trattamento economico di cassa integrazione non sarà erogato nelle giornate in cui il lavoratore ha svolto un’altra attività. Se il reddito percepito dall’attività di lavoro è inferiore al trattamento di cassa integrazione, il lavoratore avrà diritto a percepire la relativa differenza.

La nuova attività di lavoro, per essere compatibile con la cassa integrazione, deve essere comunque a termine o intermittente.

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