Rapporti di lavoro

La libertà delle imprese di riorganizzarsi trova fondamento nella costituzione

di Giampiero Falasca

Le continue proroghe del divieto di licenziamento possono creare un grosso problema di costituzionalità di una misura nata agli albori dell’emergenza epidemiologica come intervento transitorio ed eccezionale (la prima norma fissava in 60 giorni l’estensione del divieto). Questa misura, di rinvio in rinvio, si è trasformata in un divieto di carattere quasi strutturale, con modalità molto particolari. Ogni volta che si è arrivati in procinto della scadenza del divieto, abbiamo assistito ad annunci improntati alla fermezza del Governo di turno, seguiti dalle proteste della politica e del sindacato, che hanno avuto sempre successo, provocando le ripetute proroghe del divieto.

Il rischio che questo percorso si ripeta anche per la prossima scadenza del 30 giugno è concreto. Tuttavia, il Governo dovrebbe sfuggire alla tendenza di approvare l’ennesima proroga, per evitare che il divieto di licenziamento entri in palese conflitto con i principi costituzionali, e in particolare con l’articolo 41 della Costituzione.

Tale norma garantisce la libertà dell’iniziativa economica privata, pur precisando che questa «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale». Impedire alle imprese, già soffocate dalla lunga crisi economica e produttiva generata dal Covid, di riorganizzarsi per gestire gli effetti della pandemia, dimenticando per un attimo le tante obiezioni sull’utilità di una misura bollata come dannosa anche dalla Ue, è una decisione che può essere legittima e conforme alla Costituzione se ha carattere eccezionale, ma che rischia di diventare illegittima se si protrae per un periodo eccessivo.

La tensione con i principi costituzionali non può essere esclusa soltanto facendo leva sull’ampio spettro di ammortizzatori sociali messi a disposizione dall’ordinamento per gestire il personale durante il periodo di crisi (e di vigenza del divieto). La facilità di accesso alla cassa integrazione assicura, infatti, un ristoro temporaneo alle persone sospese temporaneamente dal lavoro, ma non è un rimedio sufficiente a ripristinare le condizioni minime di esercizio della libertà d’impresa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©