Rapporti di lavoro

Al via dal 1° luglio l’assegno temporaneo per i figli minori

di Cristian Callegaro

Attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2021, n. 135 del decreto legge 8 giugno 2021, n. 79 - recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori – prende il via il processo che porterò all’introduzione del cosiddetto assegno unico a favore dei contribuenti, presumibilmente a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2022.

Questo primo step prevede sia l'introduzione di un assegno temporaneo per figli minori (una sorta di misura ponte, in vista di una ristrutturazione del sistema), sia una maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare già riconosciuti.A decorrere al 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari a cui non spetta l'assegno per il nucleo familiare viene riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, previo rispetto al momento della presentazione della domanda, di una serie di condizioni, quali:- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;- essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.L'assegno verrà corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); in particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell'ISEE. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro. Di seguito qualche esempio numerico:

LIVELLO DI ISEE / IMPORTO MENSILE PER FIGLIO PER NUCLEI FINO A 2 FIGLI MINORI / IMPORTO MENSILE PER FIGLIO PER NUCLEI CON ALMENO 3 FIGLI MINORI

Fino a 7.000,00 euro / 167,50 / 217,80

Da 15.000,01 a 15.100,00 euro / 83,50 euro / 108,60 euro

Da 20.000,01 a 20.100,00 euro / 72,80 euro / 94,80 euro

Da 25.000,01 a 25.100,00 euro / 62,00 euro / 81,10 euro

Da 30.000,01 a 30.100,00 euro / 51,30 euro / 67,30 euro

Da 49.900,01 a 50.000,00 euro / 30,00 euro / 40,00 euro

Oltre i 50.000,00 euro di ISEE l'assegno non spetta.

Gli aventi diritto dovranno presentare la domanda in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le istruzioni che l'Istituto di previdenza diramerà entro il 30 giugno 2021.In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) dovrà essere presentata entro due mesi dalla data della variazione.

L'assegno decorrerà dal mese di presentazione della domanda: per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

Come avverrà il pagamento dell'assegno? Attraverso accredito su IBAN del richiedente oppure attraverso bonifico domiciliato, salvo quanto previsto per i percettori del reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso di minori, l'assegno potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore.

L'assegno temporaneo per i figli minori è compatibile, per esempio, con il reddito di cittadinanza e con eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Sarà invece incompatibile con l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 69/1988, convertito dalla legge n. 153/1988.Proprio con riferimento a quest'ultima prestazione, il decreto legge n. 79/2021 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55,00 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

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