Rapporti di lavoro

A esaurimento la tutela per i lavoratori fragili

di Barbara Massara

Dal 1° luglio i lavoratori fragili impossibilitati a prestare l’attività lavorativa da remoto non potranno più accedere alla speciale tutela che equipara l’eventuale assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero. Infatti l’articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020 fissa al 30 giugno la fine dell’eccezionale tutela per queste persone che non possono svolgere la prestazione lavorativa in smart working e che pertanto hanno diritto ad assentarsi per malattia con riconoscimento del trattamento economico e normativo previsto per il ricovero ospedaliero.

I destinatari di questa misura sono i lavoratori, del settore pubblico o privato, con disabilità grave accertata dalla competente commissione Asl o quelli in possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Fino al 30 giugno costoro dovrebbero in primo luogo essere impegnati in attività in regime di smart working, anche con adibizione a mansioni diverse purché ricadenti nel medesimo inquadramento contrattuale e, solo in caso di impossibilità a lavorare fuori dall’azienda, possono assentarsi con diritto al trattamento del ricovero ospedaliero. Tale periodo di malattia, così come specificato a seguito della modifica apportata dall’articolo 15 del Dl 41/2021 (decreto Sostegni), non è computabile ai fini della durata massima del periodo di comporto.

Dal 1° luglio, in assenza di eventuali proroghe, le aziende dovranno capire come gestire questi dipendenti e cioè se utilizzarli sempre con modalità di lavoro agile, laddove compatibile, o se farli rientrare a lavorare in presenza e con quali specifiche cautele.

Infatti fino al 31 luglio, cioè fino alla data fine dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti, in base all’articolo 83 del Dl 34/2020, a garantire ai lavoratori fragili un’eccezionale sorveglianza sanitaria, oltre quella ordinaria prevista dal testo unico sulla sicurezza, finalizzata al contenimento del rischio di contagio. A tale fine le aziende devono garantire visite mediche ad hoc funzionali ad accertare l’idoneità allo svolgimento della prestazione in presenza, tramite il medico competente, o in mancanza di quest’ultimo, avvalendosi dell’apposito servizio medico offerto dall’Inail.

Tale giudizio deve basarsi su diversi elementi quali la tipologia delle mansioni svolte, le caratteristiche dell’ambiente lavorativo, nonché le misure di prevenzione/protezione adottate dall’azienda anche in base al protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.

La valutazione del medico potrebbe altresì essere influenzata dal possesso da parte del lavoratore fragile e dei colleghi del Green Pass, sebbene tale documento ad oggi non sia riconosciuto da alcuna normativa come obbligatorio ai fini del rapporto di lavoro, ed in quanto tale non possa essere preteso dal datore di lavoro (con le sole eccezioni relative al personale sanitario).

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