Rapporti di lavoro

Nel tessile 17 settimane di cassa Covid fino al 31 ottobre

di Antonino Cannnioto e Giuseppe Maccarone

Il settore tessile e, più in particolare, quello che produce articoli in pelle, in pellicce o che utilizza prodotti similari, considerato molto colpito dagli effetti della pandemia, si conquista uno “scampolo” di cassa Covid.

Le aziende interessate sono quelle con i codici Ateco 2007 che iniziano per 13, 14 o 15. Per loro il Dl 99/2021 prevede il protrarsi del sostegno economico rappresentato dalla cassa integrazione guadagni ordinari, ma a differenza delle aziende di settori diversi si prevede che continui a operare la cassa Covid. Infatti, il decreto, nel concedere l’estensione dell’ammortizzatore sociale, richiama gli articoli 19 e 20 del Dl 18/2020, comprendendo così anche la sospensione della Cigs con contestuale richiesta di Cigo Covid.

Per accedere allo strumento le aziende dei settori sopra indicati devono sospendere o ridurre l’attività lavorativa nel periodo che va dal 1° luglio al 31 ottobre 2021. A fronte, possono chiedere al massimo 17 settimane di Cigo.

I lavoratori che vi possono rientrare sono quelli in forza all’azienda al 30 giugno scorso, data dell’entrata in vigore del Dl 99/2021. Il ricorso all’ulteriore periodo di cassa Covid è legato al blocco dei licenziamenti (si veda l’altro articolo): per questo motivo è previsto che chi chiede la Cigo non paghi il contributo addizionale. In sostanza, un risparmio calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, oscillante dal 9% al 15 per cento.

L’intervento permette alle aziende del tessile di ritardare il ritorno alla cassa integrazione pura, disciplinata dal Dlgs 148/2015. Per tutto il periodo aggiuntivo restano le regole facilitate di cui al Dl 18/2020. Conseguentemente le aziende potranno continuare a non controllare i limiti complessivi di fruizione, nell’unità produttiva interessata, previsti dall’articolo 4 del Dlgs 148/2015 e cioè 24/36 mesi totali di trattamenti (Cigo/Cigs), in un quinquennio mobile. Parallelamente non opera il limite di Cigo dell’articolo 12, pari a 52 settimane nel biennio mobile.

Inoltre, non dovranno dare prova del motivo del ricorso alla cassa in quanto la causale Covid 19 è autoreferenziale. Per le 17 settimane resta confermato il mancato obbligo di presentare una relazione sull’andamento aziendale del biennio precedente con l’indicazione del fatturato, dell’utile di impresa e dei debiti in essere verso fornitori e istituti di credito. Per quanto riguarda la presentazione della domanda permane la prassi di cui al Dl 41/2021. L’azienda deve, dunque, inoltrare l’istanza all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Se il datore si avvale della possibilità di far pagare la cassa all’Inps direttamente (opzione attivabile a semplice richiesta) deve trasmettere all’istituto i dati utili per il pagamento entro la fine del mese successivo a quello in cui è terminato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.

Per l’estensione di questa cassa Covid sono stati stanziati 185,4 milioni per l’anno 2021. Raggiunto il massimo consentito, l’Inps non potrà ammettere ulteriori domande.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©