Rapporti di lavoro

Trenta giorni per richiedere la Cig del decreto Sostegni relativa a marzo

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Più tempo per chiedere gli ammortizzatori sociali, ante 1° aprile, del decreto Sostegni, secondo quanto contenuto nella circolare Inps 99/2021 riguardante la conversione in legge del Dl 41/2021, operata dalla legge 69/2021.

Nella circolare 72/2021, l'Inps ha previsto la possibilità di richiedere gli ammortizzatori sociali facendo retrocedere la domanda a decorrere dal 29 marzo quindi, in sostanza, attivando la sospensione in anticipo rispetto alla data del 1° aprile, fissata dal Dl 41/2021. Si trattava, in realtà, di un'apertura offerta dall'Inps a quei datori di lavoro che, avendo avuto l'autorizzazione per le 12 settimane previste dalla legge 178/2020, le avevano esaurite prima del 31 marzo.

La legge 69/2021 afferma che l'integrazione salariale può essere chiesta in continuità con i precedenti trattamenti. Ciò significa che alcuni datori di lavoro che hanno terminato la cassa in una certa data di marzo, antecedente al 29, possono, in continuità, presentare domanda entro 30 giorni dalla data di emissione della circolare, cioè non oltre il 7 agosto 2021. Se tali soggetti avevano già inoltrato l'istanza, per periodi decorrenti dal 29 marzo, possono presentare domanda integrativa per i giorni precedenti, indicando nel campo note il numero di protocollo della precedente richiesta da integrare.

Tuttavia l'Inps, per non creare sperequazioni, offre lo stesso termine di 30 giorni anche a chi chiede per la prima volta periodi di cassa che decorrono in epoca anteriore al 1° aprile. Si deve trattare, lo ribadiamo, di datori di lavoro che hanno chiesto e ottenuto per intero le 12 settimane volute dalla legge di Bilancio 2021 e l'anticipo nella fruizione delle settimane del Dl 41/2021 deve avvenire in continuità rispetto a quelle della legge 178/2020.

I datori di lavoro che si trovano nella situazione sopra descritta, potrebbero essere chiamati a variare i flussi uniemens interessati. Sul punto, l'Inps si riserva di impartire ulteriori istruzioni.

Viene confermato che i periodi previsti dal decreto 41 (13 settimane per la Cigo e 28 settimane per l'assegno ordinario e la Cigd), non sono collegati con quelli individuati dalla legge 178/2020, così come già precisato nella circolare 72/2021.Riguardo al differimento dei termini decadenziali, si ribadisce quanto già illustrato nel messaggio 2310/2021.

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