Rapporti di lavoro

Brexit: è più chiaro il quadro dei rapporti di sicurezza sociale

di Antonio Carlo Scacco

Si delinea con maggiore precisione il quadro di riferimento per l’applicazione del protocollo della sicurezza sociale adottato dal Regno Unito e dalla Ue per la regolamentazione reciproca dei rapporti sociali e previdenziali dopo la Brexit.

Un primo accordo era stato firmato a gennaio dello scorso anno (Withdrawal Agreement o Accordo di recesso, WA), mirato a consentire una separazione ordinata del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom con la previsione di un periodo transitorio, scaduto il 31 dicembre 2020, data a partire dalla quale il Regno Unito non fa più parte dell'Unione doganale dell'Ue e del mercato unico (articolo 126 dell'Accordo di recesso). Era poi seguito l'accordo vero e proprio sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement, TCA), contenente al suo interno un corposo e assai dettagliato (nonché da molti insperato) Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (Protocol on social security coordination, PSSC).

La circolare Inps n. 98 dell'8 luglio, con l'assenso del Ministero del lavoro, prova a fare chiarezza sulla applicazione dei suddetti accordi in materia di ammortizzatori sociali. Circa il perimetro applicativo del WA, l'INPS aveva già fornito, con circolare n. 16/2020, le prime indicazioni operative valide durante il periodo di transizione (dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020). Le relative norme si applicano (art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004) ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti. Le norme si applicano inoltre ai superstiti delle persone che sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, quando i loro superstiti fossero cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri. E' opportuno notare come l'ambito di applicazione "ratione personae" di tali disposizioni sia più esteso rispetto al regolamento (CEE) n. 1408/71, non essendo destinato soltanto ai lavoratori ed agli studenti ma, in generale, alle persone attive ed inattive (come, ad esempio, le casalinghe o i disoccupati non indennizzati), a condizione che siano state soggette alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro. In sostanza durante il periodo di transizione i cittadini del Regno Unito continuavano a beneficiare della libera circolazione delle persone nell'Unione mentre i cittadini dell'Ue potevano continuavano ad utilizzare i diritti di libera circolazione per andare a lavorare, studiare, avviare un'impresa o vivere nel Regno Unito.

Particolare molto importante, specificato dalla circolare 98/2021, è che il WA continua a tutelare i soggetti che rientrano nel suo campo di applicazione, anche dopo il 31 dicembre 2020 (purché residenti a tale data nel Regno Unito, se cittadini europei, o nella Ue, se cittadini inglesi). Corollario di tale affermazione è che le regole del TCA (e dell'annesso Protocollo) si applicano solo quando non sono applicabili le regole del WA. In buona sostanza le norme dell'Unione in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale continuano ad essere applicate, anche dopo (sine die) la fine del periodo di transizione, alle persone che, prima di tale momento, si fossero trovate in una situazione transfrontaliera che avesse coinvolto il Regno Unito e l'Unione europea.

Il Protocollo sulla sicurezza sociale (articoli SSC.1 e ss.), garantisce i diritti individuali delle parti contraenti anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo COMPROV.16 (Diritti delle parti). L'Accordo garantisce il coordinamento delle prestazioni di sicurezza sociale in modo tale che alla persona, in un dato periodo, si applichi un solo complesso di norme (art. SSC.10). Ad esempio se un cittadino italiano si traferisce a Londra nel 2022 per lavorare, pagherà i contributi previdenziali in un solo paese, conservando diritti e obblighi dei cittadini del paese in cui è assicurato. Sono compresi tutti i diritti ad eccezione delle prestazioni familiari (esclusione disposta dall'art. SSC.3, par. 4, lett. g) ), della assistenza a lungo termine, delle prestazioni sociali di carattere non contributivo. Per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione, la circolare 98/2021 chiarisce che, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di un altro Stato sono presi in considerazione unicamente a condizione che tali periodi siano considerati periodi di assicurazione se maturati ai sensi della legislazione applicabile. Analogamente se il calcolo delle prestazioni di disoccupazione si basa sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore della persona interessata, lo Stato competente tiene conto della retribuzione o del reddito professionale da essa percepito esclusivamente sulla base dell'ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base alla legislazione dello Stato competente. Per quanto concerne la totalizzazione dei periodi di assicurazione, lo Stato competente li considera come se fossero stati compiuti sotto la legislazione di questo Stato, a meno che il protocollo di sicurezza sociale dell'accordo non preveda diversamente. Di conseguenza saranno totalizzabili i periodi assicurativi derivanti dall'attività lavorativa svolta nel Regno Unito con i periodi assicurativi maturati in Italia, sia per i destinatari del WA che per i destinatari del PSSC. Da notare che lo stesso Protocollo garantisce la fornitura di prestazioni temporanee in natura per soggiorni temporanei al di fuori dello Stato responsabile (viaggi di lavoro, vacanze ec.). In materia di assistenza sanitaria, sono garantite le coperture sanitarie analoghe a quelle fornite dal sistema della tessera europea di assicurazione malattia (TEAM).

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