Rapporti di lavoro

Il prof va in ferie, diritti e vincoli. Cosa succede con il Piano estate

A disciplinare l’astensione dalla didattica è il contratto del 2006/2009: quest’anno, però, la fruizione dei riposi dovrà coniugarsi con la partecipazione volontaria alle attività estive

di Dino Caudullo

Tempo di vacanze, tempo di ferie. Anche per il personale della scuola: le attività didattiche si sono infatti concluse il 30 giugno anche nella scuola dell’infanzia e le commissioni impegnate negli esami di maturità hanno ormai completato i propri lavori. Quest’anno però c’è una differenza rispetto al passato: l’attivazione del Piano scuola estate che prevede la partecipazione esclusivamente volontaria da parte dei docenti. Gli insegnanti, se interessati, devono conciliare questa disponibilità con la fruizione delle ferie: in sostanza - posto che, come si vedrà, le ferie ammontano a 30-32 giorni - possono decidere di dedicare al Piano in tutto o in parte i giorni residui non dedicati all’attività didattica. L’impegno “pieno” però, potrebbe voler dire rinunciare a una parte della ferie senza (tuttavia) poter rivendicarne la monetizzazione, data la volontarietà.

A disciplinarne lo svolgimento delle ferie è il contratto collettivo del 2006/2009 che, oltre a regolarne la fruizione, ribadisce il principio che costituiscono un diritto irrinunciabile dei lavoratori. Vediamo quindi nel dettaglio cosa fissa la contrattazione.

I giorni di ferie fruibili

Secondo le previsioni del Ccnl, il personale docente di ruolo ha diritto a 30 giorni di ferie per anno scolastico, se ha un’anzianità di servizio non superiore a 3 anni, e a 32 giorni per anno scolastico se invece l’anzianità di servizio supera il triennio. Le ferie del personale precario sono invece in misura proporzionale alla durata del servizio prestato. In sostituzione delle festività soppresse, al personale della scuola sono attribuite 4 giornate di riposo, da fruire nel corso dell’anno scolastico a cui si riferiscono.

Quando si può andare in ferie

Le ferie devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Nel resto dell’anno, i docenti assunti a tempo indeterminato e determinato possono fruire di 6 giorni di ferie (del totale spettante annualmente) che tuttavia sono subordinati alla possibilità di una sostituzione da altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che ciò non comporti oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Per il solo personale docente di ruolo questi 6 giorni di ferie a disposizione possono essere aggiunti, in alternativa, ai 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dall’articolo 15 comma 2 del Ccnl del 29 novembre 2007.

Interruzione o sospensione

Il dipendente può interrompere il periodo di ferie: in caso di malattia con una prognosi di almeno 4 giorni; in caso di ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno); se la malattia del proprio figlio (fino agli 8 anni di età) dia luogo a ricovero ospedaliero. Il dirigente scolastico può invece interrompere o sospendere le ferie del dipendente solo per oggettivi e prevalenti motivi di servizio, da evidenziare nel provvedimento di interruzione o sospensione e correlati al rapporto di lavoro in atto. In questi casi il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

Recupero delle ferie non godute

In caso di particolari esigenze di servizio (di carattere personale e di malattia) che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite: dai docenti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione delle lezioni e dell’attività didattica e dal personale Ata a tempo indeterminato di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del direttore dei servizi generali e amministrativi. In ogni caso, se le ferie sono maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (grave patologia che si protrae anche a cavallo di due anni scolastici), potranno essere fruite anche al di là dei limiti di cui si è detto prima.

Monetizzazione delle ferie

Il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire solo nei casi in cui l’impossibilità di fruirne non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o al 30 giugno, il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, cadenti nell’arco temporale della supplenza.

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