Rapporti di lavoro

Ammortizzatori emergenziali, ulteriori chiarimenti da Formatemp

di Michele Regina

È stato richiesto a Formatemp se il ricorso da parte di un Utilizzatore a uno degli ammortizzatori previsti dall'articolo 4, commi 2 e 8, del Dl n. 99/2021, consenta per l'Apl interessata, che ivi somministri propri lavoratori, il ricorso al Tis semplificato e non a quello ordinario.

Trattasi, come noto, di norma introdotta dal citato decreto 99, che integra il decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021 ), di recente convertito in legge n. 106/2021.

La citata norma fa riferimento al lavoro del settore delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, individuati dagli Ateco2007 con i codici 13, 14 e 15 – che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa. In tal caso per queste aziende vi è la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto approvato, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021. La norma prevede anche che, per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al ministero dello Sviluppo economico, ai datori di lavoro privati che rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione ordinaria e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al Dlgs n. 148/2015 sia riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5 e 22 del Dlgs n. 148/2015 per un massimo di 13 settimane e fruibili fino al 31 di cembre 2021.

Il Formatemp per il caso delle industrie tessili condivide l'impostazione del richiedente, in quanto l'espresso richiamo agli articoli 19 e 20 del Dl n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, riconduce tali prestazioni nel novero delle misure emergenziali Covid-19 e quindi il ricorso per l'Apl al Tis semplificato.

Per quanto riguarda, invece, la riconducibilità dell'articolo 4, comma 8, al Tis semplificato, il Formatemp precisa che il Comitato di gestione e controllo nella seduta del 15 giugno scorso, relativamente all'articolo 40 del Dl n. 73/2021 si è espresso nel senso di «considerare le misure previste dal decreto Sostegni-bis nell'alveo degli ammortizzatori sociali emergenziali».

Quindi, in analogia a tale posizione, anche la fattispecie individuata dall’articolo 4, comma 8, del decreto legge 30 giugno 2021, che ha introdotto l'articolo 40 bis nel Dl n. 73/2021, rientrerebbe, secondo il Fondo, nell'alveo degli ammortizzatori emergenziali e non ordinari.

A tal riguardo il Formatemp, in una Faq del 22 giugno, alla luce delle disposizioni del Dl n. 41/2021, ha chiarito che i lavoratori in somministrazione potranno comunque continuare ad accedere, fino alla fine del corrente anno, all'assegno ordinario Covid -19 (cosiddetto Tis semplificato).

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