Rapporti di lavoro

Lavoratori più a rischio, ancora smart working e sorveglianza

di Matteo Prioschi

Prosegue fino al 31 dicembre l’obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, di effettuare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di contagio da coronavirus «in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità».

È stata infatti prorogata la validità dell’articolo 83 del decreto legge 34/2020, che dispone a questo scopo la possibilità di utilizzare i medici del lavoro Inail da parte delle aziende che non sono tenute, per legge, ad avere un medico competente. Le imprese possono comunque nominare temporaneamente un medico competente per svolgere questa attività, opzione che era già prevista anche nei mesi scorsi prima di quest’ultima estensione dell’obbligo.

Prorogato anche il divieto di licenziamento del lavoratore che, a seguito degli accertamenti svolti, sia dichiarato inidoneo alla mansione.

Sempre nei confronti dei soggetti più a rischio è stata prorogata, ma solo per quattro mesi, un’altra forma di tutela, quella prevista dall’articolo 26, comma 2-bis, del Dl 18/2020. Fino al 31 ottobre, i dipendenti dei settori pubblico e privato, con certificazione dello stato di rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o relative terapia salvavita, nonché i disabili gravi, continueranno a svolgere l’attività in smart working, potendo essere eventualmente adibiti a mansioni differenti, purché nella medesima categoria o area di inquadramento oppure svolgendo attività di formazione professionale. A copertura degli oneri derivanti da questa forma di tutela nel settore scolastico (sostituzione del personale), sono stati stanziati 16,95 milioni di euro.

Non è stata prorogata, invece, la possibilità (prevista dal comma 2 dello stesso articolo) di assentarsi dal lavoro, equiparando tale periodo al ricovero ospedaliero, qualora non sia possibile lo smart working. Quest’ultima forma di tutela è dunque scaduta il 30 giugno.

In via generale, per quanto riguarda il lavoro agile nel settore privato, le modalità semplificate di comunicazione al dipendente e al ministero del Lavoro erano già state prorogate al 31 dicembre dall’articolo 11 del decreto legge 52/2020. A tal proposito, il ministero del Lavoro, di recente ha ribadito che tale adempimento nei suoi confronti va espletato esclusivamente utilizzando la procedura disponibile sul sito internet e che l’invio di posta elettronica certificata non è idoneo.

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