Rapporti di lavoro

Non è valida la comunicazione di smart working semplificato effettuata via Pec

di Antonio Carlo Scacco

La trasmissione della comunicazione di smart working in modalità semplificata deve essere eseguita esclusivamente in modalità telematiche con l'apposito applicativo reso disponibile sul sito del Ministero del Lavoro.

E' lo stesso Dicastero a ricordarlo con una nota diffusa il 14 luglio scorso. Di conseguenza altre modalità di trasmissione, quali ad esempio l'invio della comunicazione via PEC, non saranno ritenute valide e non potranno assolvere compiutamente all'adempimento prescritto.

La precisazione si è resa necessaria a seguito di numerose comunicazioni inviate a mezzo PEC da parte delle aziende, in quanto tali invalide.

La possibilità di porre in essere lo smart working o lavoro agile in modalità semplificata, ossia senza la necessità di stipulare l'accordo individuale tra datore e lavoratore prescritto dall'articolo 18 della legge 81/2017, è stata introdotta, con effetti temporalmente limitati, dal decreto legge cd. Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020).

In tempi di crisi pandemica lo scopo di tale previsione è stato fin dal primo momento quello di agevolare al massimo la diffusione di tale peculiare modalità di prestazione lavorativa, favorendo la prestazione lavorativa resa dal proprio domicilio ed evitando la necessità per il lavoratore di recarsi presso il proprio posto di lavoro. Il perimetro temporale della norma è stato sottoposto a continue proroghe l'ultima delle quali è intervenuta con la legge di conversione del c.d. decreto Riaperture (D.L. 22 aprile 2021, n. 52). Con tale ultima norma (articolo 11) è stata prevista una proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smartworking.

Anche per le pubbliche amministrazioni è stata ribadita la possibilità, fino alla stessa data e comunque fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi (ove previsti), di applicare lo smartworking semplificato prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017. Si noti che la mancata stipula di un accordo individuale con il lavoratore rappresenta una possibilità, non un obbligo. E' sempre possibile, ed in taluni casi consigliabile, sottoscrivere un accordo individuale. Sono infatti numerosi gli aspetti della prestazione lavorativa che potranno essere definiti a livello di accordo. Uno fra tutti è il cd. diritto alla disconnessione, ossia il diritto di non utilizzare le apparecchiature che servono allo svolgimento agile della prestazione lavorativa senza che da ciò possano derivare effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro (il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto legge 30/2021, come modificato in sede di conversione 61/2021, ha apportato in proposito rilevanti novità).

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