Rapporti di lavoro

Per la sicurezza è luogo di lavoro qualunque sede nella quale concretamente sia svolta l’attività

di Pasquale Dui

Ci sono svariate forme di organizzazione del lavoro, delle quali si parla spesso impropriamente, e il primo passaggio necessario per poter poi comprendere, in termini operativi, quello che occorre mettere in atto per il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza è quello di distinguere al meglio tali figure di lavoro.

Smart working. È una nuova e particolare modalità di gestione delle risorse umane, finalizzata al risultato mediante la delega di una maggiore flessibilità e autonomia alla persona che lavora nella scelta degli spazi, dei tempi e degli strumenti di lavoro da utilizzare.

Lavoro agile. È una modalità di lavoro, introdotta in Italia con la legge 81/2017, anche organizzata per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa, la quale deve essere eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa (a distanza).

Remote working. È l’attività lavorativa svolta a distanza, a prescindere dal luogo di lavoro prescelto.

Home working. È una prestazione lavorativa che i lavoratori possono svolgere esclusivamente da casa, allestendo una adeguata postazione di lavoro e con l'obiettivo di migliorare l'equilibrio tra la sfera privata e quella lavorativa (work-life balance).

Telelavoro. È un lavoro da remoto definito, in base a un accordo interconfederale del 2004, come una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie informatiche; l'attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell'impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.

È quanto mai opportuno fare chiarezza sulle regole in materia di salute e sicurezza. A prescindere dalla fattispecie legale e dalla definizione data a un determinato fenomeno (smart working, lavoro agile, telelavoro), ciò che rileva ai fini dell'individuazione e dell'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro è come concretamente viene svolta la prestazione di lavoro resa a distanza e, dunque, se svolta in modo continuativo mediante pianificazione e programmazione oppure se svolta in modo occasionale.

Segnatamente, per il lavoro agile (fermo restando il vigente regime semplificato attraverso protocollo Inail per tutta la fase emergenziale, attualmente prorogata fino al 31 dicembre 2021 dal decreto legge 105/2021, del 23 luglio), gli adempimenti a regime pieno (post Covid) sono i seguenti:

• Il datore di lavoro deve assicurare la sicurezza e il buon funzionamento delle strumentazioni fornite ai lavoratori per l'adempimento della prestazione.

• Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. In quanto tale, il datore di lavoro è obbligato a consegnare annualmente al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del lavoro.

• Il lavoratore è obbligato a cooperare all'attuazione delle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro per prevenire i rischi connessi allo svolgimento della prestazione di lavoro svolta all'esterno dei locali aziendali.

• Si ritengono applicabili al lavoro agile gli obblighi di natura formativa. È altresì fondamentale definire cosa si intende per «luogo di lavoro»: non solo il complesso dei luoghi in cui si svolge la vera e propria attività lavorativa, ma anche qualsiasi altra zona in cui i lavoratori possano o debbano recarsi per incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività o comunque tutte le località dove il lavoratore svolga la sua attività. Il «luogo di lavoro» tutelato dalla normativa antinfortunistica è qualunque posto nel quale concretamente viene svolta l'attività lavorativa (Cass. penale 19553/2011). Ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro a condizione che ivi sia ospitato un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro (Cass. penale 45808/2017).

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