Rapporti di lavoro

Formazione sulla sicurezza possibile a distanza, ma i corsi non possono essere posticipati

di Mario Gallo

Le continue modifiche alla disciplina emergenziale e la sua sempre più spinta frammentazione stanno generando non pochi fronti critici sul piano della gestione del rapporto del lavoro per imprese e professionisti; tra questi spicca, certamente, quello della formazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e delle altre figure che oltre a essere un obbligo fondamentale del datore di lavoro è pesantemente sanzionato sul piano penale dal Dlgs 81/2008 e dalle altre norme in materia.

In particolare, alcuni dei quesiti più ricorrenti, anche in virtù dell'imminente ripresa a settembre delle attività, riguarda la possibilità di ricorrere ancora alla formazione a distanza (Fad) e se, considerato che lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2021, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l'aggiornamento.

Fad: le condizioni per l'utilizzo secondo il ministero del Lavoro

Per quanto riguarda il primo, la questione nasce dal fatto che l'attuale disciplina consente lo svolgimento in presenza dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'Inail (si veda l’articolo 27, comma 7, del Dpcm 2 marzo 2021); in merito, peraltro, va precisato che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso 28 maggio ha dettato delle specifiche linee guida per i corsi di formazione.

La possibilità di tenere i corsi in questione in presenza, tuttavia, non esclude che i datori di lavoro possono ancora continuare a programmare e attuare anche nei prossimi mesi corsi in Fad. Infatti, non va dimenticato che il protocollo condiviso nazionale del 6 aprile 2021 stabilisce espressamente che «è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto».

Sul piano operativo appare ancora valida, quindi, l'indicazione espressa dal ministero del Lavoro con la Faq pubblicata il 4 maggio 2020; va ricordato che il Ministero da un lato ha equiparato la videoconferenza allo svolgimento dei corsi in aula, mentre dall'altro ha chiarito alcuni precisi vincoli che devono essere osservati nel ricorrere alla Fad.

La formazione in videoconferenza, da non confondersi con l'e-learning, è ammessa, infatti, esclusivamente con modalità sincrona, ma ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da «garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, eccetera)».

Posticipo dei corsi e dell’aggiornamento

Per quanto riguarda, invece, il secondo quesito appare chiaro che la possibilità di tenere la formazione in presenza – oltre che in Fad – non pare che consenta di poter posticipare i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l'aggiornamento; peraltro nemmeno più il protocollo condiviso nazionale contempla la sospensione dell'aggiornamento, come previsto in quello iniziale del 14 marzo 2020 e il successivo del 24 aprile 2020.

Pertanto, anche in questo caso appare condivisibile la posizione espressa dal ministero del Lavoro nella Faq che si è espresso negativamente (facendo leva sul fatto che l'attuale disciplina consente i corsi sulla sicurezza in presenza) nel rispondere a un quesito in cui si chiedeva se ciò sia possibile «in questo periodo di emergenza da Covid-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento».

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