Rapporti di lavoro

Rispetto delle regole affidato ai dirigenti individuati dagli enti

di Arturo Bianco

Ai dipendenti pubblici che non hanno il green pass o non lo esibiscono è precluso l’accesso al lavoro dal 15 ottobre al 31 dicembre e per ogni giorno di assenza non deve essere corrisposto il trattamento economico, sia fondamentale sia accessorio. Il testo del decreto legge 127/2021 stabilisce che durante il periodo in cui i dipendenti non svolgono l’attività lavorativa, perché non in possesso della certificazione Covid, non si dà luogo alla sospensione dal servizio, ma essi devono essere considerati semplicemente ed esclusivamente come assenti ingiustificati. Tale assenza, per espressa previsione legislativa, non integra i presupposti per l’avvio di un procedimento disciplinare. È questo un chiarimento quanto mai opportuno perché differenzia in modo molto netto questo procedimento da quelli disciplinari, sottolineando che siamo in presenza di una norma che ha un carattere speciale.

Nella stessa direzione vanno le previsioni dettate sulla irrogazione delle sanzioni sia per i dipendenti che si recano al lavoro pur essendo sprovvisti della certificazione verde, sia per i datori di lavoro che non apprestano le misure necessarie per dare corso alla effettuazione delle verifiche e dei controlli previsti dal decreto.

Anche in questo caso la sanzione non ha una natura disciplinare, visto che non è previsto l’intervento dello specifico ufficio. Essa sembra quindi potere essere ascrivibile all’elenco delle sanzioni amministrative, come dimostrato ulteriormente dalla attribuzione della competenza alla sua irrogazione al prefetto, sulla base delle informazioni che devono essere fornite dalle singole amministrazioni. Comunque per la violazione di questa disposizione il legislatore prevede la maturazione di responsabilità disciplinare, sulla base delle regole in vigore nell’ente: si prenda ad esempio il caso della falsità della certificazione verde.

Per la concreta applicazione di questo provvedimento è necessario che ogni ente pubblico individui il o i dirigenti da considerare come datori di lavoro e che, quindi, presiedono all’applicazione del decreto. Ferma restando l’autonomia dei singoli enti, appare più che ragionevole l’assegnazione di tale compito al dirigente individuato come datore di lavoro ai fini della sicurezza delle attività lavorative. I dirigenti datori di lavoro sono inoltre chiamati a individuare i dipendenti che devono svolgere le attività di verifica del rispetto del dettato legislativo. Sempre i dirigenti devono definire le concrete modalità di svolgimento dei controlli tenendo conto delle indicazioni che saranno individuate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, provvedimento alla cui definizione concorreranno, attraverso la Conferenza unificata, regioni ed enti locali.

Si deve ricordare che il testo del decreto stabilisce l’esclusione dal green pass anche per i dipendenti di aziende private che lavorano con la pubblica amministrazione ma esentati dalla vaccinazione.

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