Rapporti di lavoro

Somministrati, l’accertamento spetta all’utilizzatore

Alle agenzie per il lavoro il compito di informare i lavoratori assegnati

di Serena Uccello

In Italia ci son o circa 500mila lavoratori in somministrazione. Sono impiegati in tutti i settori produttivi e anche per loro dal 15 ottobre scatta l’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro. Dalle fabbriche ai servizi, i profili possono essere vari. Chi dovrà controllare il loro green pass? Per rispondere a questo interrogativo Assolavoro, l’associazione nazionale di categoria delle agenzie per il lavoro, ha predisposto una circolare che fa chiarezza. Il punto di partenza è la nota di Confindustria che spiega le modalità di adempimento dell’obbligo contrattuale dell’agenzia nei confronti dell’utilizzatore.

Gli obblighi dell’agenzia

Il somministratore ha l’obbligo contrattuale nei confronti dell’utilizzatore di assicurarsi che il lavoratore abbia i requisiti per l’esecuzione della prestazione lavorativa. Dunque l’agenzia di somministrazione sarà tenuta a informare i lavoratori sui nuovi obblighi relativi al possesso del green pass. «L’eventuale impossibilità di assicurare la prestazione del lavoratore a favore dell’utilizzatore potrà, quindi, essere fonte di responsabilità contrattuale per l’agenzia di somministrazione», si legge nella circolare.

Gli obblighi dell’utilizzatore

Allora, alle agenzie l’obbligo di informare i lavoratori sul green pass. E il controllo? In questo caso «l’onere dell’utilizzatore sarà, invece, quello di verificare il possesso del green pass da parte del lavoratore».

Questo perché, come prevede l’articolo 35, comma 4, del Dlgs 81/2015 (il Codice dei contratti), l’utilizzatore ha «nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti».

In sintesi, i controlli spettano all’utilizzatore perché ha nei confronti dei somministrati gli stessi obblighi che ha nei confronti degli altri dipendenti e perché il luogo del controllo, secondo il Dl 127/2021 è il luogo di lavoro. Ecco perché, secondo Assolavoro, «un controllo preventivo presso la filiale – che si ripete non è il luogo di lavoro del lavoratore somministrato – potrebbe rilevarsi non solo inutile ma financo illegittimo».

Resta una domanda: che cosa succede se un lavoratore in somministrazione si presenta in azienda senza green pass, nonostante sia stato informato dall’agenzia? «Poiché comunque l’agenzia ha un obbligo contrattuale nei confronti dell’utilizzatore, non potendo verificare il green pass al momento dell’accesso sul luogo di lavoro per evidenti motivi (e considerando che l’utilizzatore ha la direzione e il controllo dei lavoratori in missione al pari dei dipendenti diretti) l’agenzia adempie correttamente al suo onere civilistico informando compiutamente i lavoratori in ordine ai nuovi obblighi relativi al possesso del green pass», spiega Assolavoro.

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