Rapporti di lavoro

Nuovi obblighi antincendio con almeno dieci occupati

di Luigi Caiazza

Obbligo di redigere un piano antincendio per le emergenze a carico di datori di lavoro con determinate caratteristiche, mentre gli altri dovranno adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. A stabilirlo è il decreto 2 settembre 2021 Interno-Lavoro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 4 ottobre, il quale modifica il vigente decreto ministeriale 10 marzo 1998, soprattutto sul fronte della formazione. Quando entrerà in vigore, il 4 ottobre 2022, il nuovo decreto abrogherà le parti del Dm del 1998 riguardanti informazione e formazione dei lavoratori, designazione e formazione degli addetti antincendio e la gestione delle emergenze.

Emanato in attuazione dell’articolo 46, comma 3, del Dlgs 81/2008, il Dm contiene disposizioni valide per i luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62, comma 1, del Dlgs 81, quindi quelli destinati a ospitare posti di lavoro all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva o altri luoghi di pertinenza di queste accessibili ai lavoratori. Invece per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili, e per le attività che presentano pericoli di incidenti rilevanti, connessi con sostanze pericolose (in base al Dlgs 105/2015), il nuovo Dm si applica per la designazione degli addetti al servizio antincendio, la loro formazione e aggiornamento e i requisiti dei docenti dei corsi.

Il piano di emergenza sarà obbligatorio per i datori se hanno una delle seguenti particolarità:
1) luoghi di lavoro ove siano occupati almeno 10 lavoratori;
2) luoghi aperti al pubblico, dove indipendentemente dal numero dei lavoratori, siano contemporaneamente presenti più di 50 persone;
3) luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività elencate nell’allegato 1 al Dpr 151/2011, soggette a visite e controlli di prevenzione incendi.

Il piano dovrà contenere i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure antincendio e di gestione delle emergenze.

Per i luoghi di lavoro che non rientrino in alcuna delle ipotesi indicate, il datore, pur non dovendo predisporre il piano di emergenza, dovrà adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso d’incendio, che andranno riportate nel documento di valutazione dei rischi anche se in forma standardizzata.

Gli addetti del servizio antincendio dovranno frequentare corsi specifici almeno ogni cinque anni, tenuti dai Vigili del fuoco o da altri soggetti, purché in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 6 del nuovo decreto per svolgere formazione teorica, pratica o entrambe.

Il testo stabilisce inoltre che, in via transitoria, i corsi di formazione e aggiornamento, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del Dm 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto, quindi entro il 4 aprile 2022.

Se l’informazione, formazione e aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, in base alle precedenti disposizioni, è avvenuta da oltre cinque anni, l’obbligo di aggiornamento può essere soddisfatto con la frequenza di un corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto, quindi entro quasi due anni da oggi.

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