Rapporti di lavoro

Corsa contro il tempo per la formazione e l’avvio degli elenchi

di Paolo Rinaldi

Grande fermento negli Ordini professionali per costruire in tempo percorsi formativi adeguati per gli esperti in sede di primo popolamento degli elenchi. Dagli emendamenti al Senato all’articolo 3 del Dl 118/2021, emerge chiaro il ruolo degli Ordini territoriali e delle Camere di commercio: saranno questi enti a ricevere rispettivamente la domanda di iscrizione all’elenco degli esperti rispettivamente da parte degli iscritti, ovvero dei non iscritti di cui al comma 3, secondo periodo, dell’articolo 3.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione che comprova il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, che sono dunque da verificare a cura dell’ente (Ordine e Camera di commercio): si tratta delle precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa, per gli iscritti da almeno cinque anni agli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e degli avvocati, ovvero del concorso in almeno tre casi alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di concordati con continuità aziendale omologati, per gli iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro da almeno cinque anni, e dello svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate dai medesimi strumenti per le persone non iscritte agli Albi.

Si dovranno allegare gli incarichi professionali ricevuti, da un lato, e i provvedimenti di omologazione e le attestazioni, dall’altro; tali documenti dovranno essere allegati insieme agli altri documenti comprovanti il possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale della Giustizia del 28 settembre.

Il decreto dirigenziale dedica l’intera sezione IV alle linee guida per una formazione unitaria di tutte le categorie professionali e dei manager, esplicitandone il programma, il numero di ore di formazione di ciascun modulo, i temi da trattarsi, la tipologia di docente e le modalità di fruizione. Viene previsto l’utilizzo di strumenti a distanza con verifiche di effettiva ed efficace fruizione.

Poiché una parte degli argomenti oggetto della formazione non è stata introdotta dal Dl 118/2021, ma deriva dalla pratica professionale, potrà accadere che taluni professionisti ritengano di voler utilizzare formazione precedentemente maturata, che risulterà dai relativi documenti (incluso il curriculum vitae).

Sono però preferibili percorsi formativi omogenei e strutturati, riguardo ai quali si apre al momento l’interrogativo principale: il Governo – con l’assistenza dei Consigli nazionali e del sistema camerale – riuscirà a varare una piattaforma unitaria e centralizzata che dia omogeneità qualitativa ai contenuti fruibili in modalità batch da parte dei soggetti interessati, o ciascun ente (nazionale o territoriale) dovrà organizzare la propria formazione?

Accanto alla formazione degli enti presumibilmente saranno resi disponibili percorsi più o meno alternativi da parte dei principali soggetti privati che si occupano di formazione e delle Università. La formazione sarà autocertificata dai richiedenti, ma gli Ordini e le Camere di commercio potranno accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del Dpr 445/2000, che prevede idonei controlli da parte delle amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del benefìcio, oltre ad altre metodologie di controllo (confronti con le amministrazioni certificanti in possesso dei dati).

Le prossime settimane saranno quindi dedicate non già alla formazione vera e propria, ma alla definizione delle (o della, auspicabilmente) piattaforma formativa e successivamente alla predisposizione dei contenuti da parte dei formatori: non va dimenticato che il programma è stato reso noto da pochi giorni e i docenti non sono ancora stati contattati. Davvero poco tempo rimarrà ai professionisti per accumulare la formazione necessaria, senza la quale non si potranno iscrivere agli elenchi, con il concreto rischio che essi rimangano ben poco popolati.

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