Rapporti di lavoro

Decreto Cura Italia, il diniego delle tutele per assenze con sorveglianza attiva riesaminato in autotutela

di Antonio Carlo Scacco

In attesa di reperire i necessari finanziamenti per il corrente anno, resta in stand by il riconoscimento della malattia per i dipendenti privati in quarantena (articolo 26, comma 1, del decreto Cura Italia). Lo stesso messaggio Inps 3465 del 13 ottobre si riserva di fornire successive istruzioni non appena i fondi saranno resi disponibili. Eventualità che, stando alle risposte fornite dal Governo ad alcune interrogazioni parlamentari, è attualmente all'esame congiunto dei Ministeri competenti. Lo stesso messaggio precisa opportunamente che eventuali ricorsi amministrativi nei confronti dei provvedimenti di diniego al riconoscimento delle tutele relative ai periodi di assenza con sorveglianza attiva, anche quelli relativi a certificazioni di malattia Covid redatte dal medico curante in forma telematica, saranno riesaminati dalle sedi territoriali dell'Inps in autotutela. Ciò anche nel caso in cui i ricorsi fossero già stati presentati presso i competenti Comitati di gestione (Comitato amministratore della gestione Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e Comitato amministratore del Fondo della gestione speciale dei lavoratori autonomi).
Disco verde invece, almeno fino al 31 dicembre, al riconoscimento della tutela del ricovero ospedaliero ai lavoratori cosiddetti fragili assenti dal servizio che non possono prestare l'attività lavorativa in smart working. La proroga è l'effetto dell'approvazione dell'articolo 2-ter, inserito in sede di conversione del decreto legge 111/2021. Sono considerati fragili i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, riconosciuti disabili con connotazione di gravità ovvero in possesso di una certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. La certificazione deve essere rilasciata, ove non vi sia un verbale di riconoscimento della condizione di handicap, dagli organi medico-legali dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. È appena il caso di ricordare come la tutela per i lavoratori privati, secondo le espresse indicazioni dell'Inps, comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa solo entro i limiti del periodo massimo assistibile in base alla qualifica e al settore lavorativo (normalmente 180 giorni).
Sempre lo stesso articolo 2-ter ha dato via libera alla proroga, fino al 31 dicembre del corrente anno, della possibilità per i lavoratori fragili di svolgere il lavoro in modalità agile. La prestazione potrà essere eseguita anche in una mansione diversa da quella originaria purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. Potrà inoltre consistere in specifiche attività di formazione professionale, svolte anche da remoto.

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