Rapporti di lavoro

Sicurezza, la sospensione dell’attività sarà selettiva

di Valentina Melis e Gabriele Taddia

Più poteri e più risorse all’Ispettorato nazionale del lavoro. Più scambio di informazioni e dati tra Inail, Ispettorato, Inps e Asl. Sanzioni inasprite per chi vìola le regole sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono questi i punti cardine dell’intervento del Governo per aumentare la sicurezza sul lavoro e ridurre gli infortuni (quelli mortali, da gennaio ad agosto, sono stati 722).

Il decreto su fisco e lavoro approvato venerdì dal Consiglio dei ministri innanzitutto dà più poteri e competenze all’Ispettorato nazionale del lavoro, che affiancherà le Asl nel coordinare le attività ispettive. Ci sarà un investimento nel personale (1.024 nuove assunzioni, che portano a 2.100 i nuovi ingressi previsti all’Inl) e nelle attrezzature (3,7 milioni nel biennio 2022/2023 per strumenti informatici). Aumenta anche il personale dei Carabinieri che supportano l’attività di vigilanza dell’Inl, da 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

In più si punta a rafforzare lo scambio di dati tra gli enti che vigilano sulla sicurezza: il Sinp, il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, dovrà diventare una banca dati condivisa. Un passo fondamentale, se si considera che gli ispettori dell’Inl oggi non accedono alle banche dati Inps e Inail: per pianificare meglio i controlli, i dati - ad esempio quelli sulla regolarità contributiva- sono invece essenziali.

Dal punto di vista sostanziale, le modifiche di maggiore impatto per imprese e lavoratori sono rappresentate dalla riscrittura dell’articolo 14 del Dlgs 81/2008, il Testo unico sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro : non la rivoluzione che ci si aspettava, ma un inasprimento dei possibili provvedimenti che possono essere adottati per mettere un freno al lavoro irregolare e alle violazioni che possono creare pericolo per l’incolumità del lavoratori.

In primo luogo, è abbassata dal 20% al 10% la quantità di lavoratori irregolari (cioè senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro), per la quale l’attività oggetto di controllo deve essere sospesa con provvedimento dell’Inl.

La sospensione viene, inoltre, disposta in caso di gravi violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro individuate nell’allegato I del decreto. Lo stesso allegato era già richiamato anche nella precedente versione dell’articolo 14; nella nuova versione è stata aggiunta come violazione che può portare alla sospensione dell’attività l’omessa vigilanza sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, ed è stata eliminata la mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Una novità rilevante introdotta dalla riformulazione dell’articolo 14 consiste nel fatto che sembra essere eliminata la discrezionalità rispetto all’adozione del provvedimento di interdizione: nell’attuale testo si dice espressamente che l’Ispettorato adotta un provvedimento di sospensione, mentre nella precedente era indicato che gli organi competenti «possono» adottare un provvedimento di sospensione.

Sospensione e violazioni
La sospensione è disposta ora in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni previste dai numeri 3 e 6 dell’allegato I. Cioè: mancata formazione e addestramento dei lavoratori, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile, mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (Pos), mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Nella versione precedente dell’articolo 14 la sospensione riguardava in generale l’attività imprenditoriale, senza alcuna limitazione.

Ancora di maggior impatto è l’ulteriore novità introdotta dal decreto legge: infatti, per l’adozione del provvedimento di sospensione, è stato eliminato il requisito della reiterazione delle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Reiterazione che si realizzava quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza, ottemperata dal contravventore, o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commetteva più violazioni della stessa indole. La reiterazione costituiva il presupposto per la legittima interdizione dell’attività.

Ora, anche nell’immediatezza della prima grave violazione e senza reiterazione, l’Ispettorato adotterà il provvedimento di sospensione dell’attività o della parte di questa che ha manifestato le gravi criticità. È la modifica più incisiva perché fornisce agli organi di controllo un ulteriore strumento per contrastare le situazioni di potenziale pericolo.

Sono stati, infine, aumentati gli importi delle somme che dovranno essere pagate dall’imprenditore che si renda responsabile delle gravi violazioni individuate nell’allegato I, in aggiunta alle sanzioni penali o amministrative già previste dalle disposizioni oggi in vigore. Solo con la regolarizzazione della posizione dei lavoratori non risultanti dalle scritture e con la rimozione delle irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro, l’imprenditore potrà chiedere la revoca del provvedimento di sospensione, con il pagamento anticipato del 20% (e non più 25%) della somma aggiuntiva dovuta.

Leggi i punti cardine del nuovo decreto

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