Rapporti di lavoro

Sicurezza: le nuove regole sulla valutazione del rischio d’incendio e gli adeguamenti dei luoghi di lavoro

di Mario Gallo

A distanza di oltre un decennio dall'entrata in vigore del Testo unico della sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008), si completa finalmente la disciplina attuativa in materia di sicurezza antincendio.

Infatti, dopo l'emanazione da parte del ministero dell'Interno del decreto 1° settembre 2021, recante i criteri generali per il controllo e la manutenzione delle dotazioni antincendio (impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza), e di quello del 2 settembre 2021, che riforma essenzialmente la disciplina sulla formazione degli addetti alle squadre aziendali, è arrivato il decreto 3 settembre 2021, recante i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, in base all'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del Dlgs 81/2008 (Gazzetta Ufficiale 259 del 29 ottobre 2021).

Valutazione del rischio d’incendio e Dvr
Questo nuovo provvedimento, che si applica a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati (si veda l’articolo 62 del Dlgs 81/2008), a esclusione dei cantieri temporanei e mobili, fissa all'articolo 2 alcune regole in materia di valutazione del rischio d'incendio, che costituisce una parte specifica del Dvr aziendale (o dell'unità produttiva a cui si riferisce) di cui all'articolo 17 del Dlgs 81/2008.

Inoltre, tale valutazione, che deve essere anche coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione – ove quest'ultima sia obbligatoria secondo quanto stabilito dal titolo XI del Dlgs 81/2008 – dovrà essere effettuata secondo i criteri riportati nell’articolo 3 che, anche se in un modo non del tutto chiaro, andranno a sostituire quelli previsti attualmente dal Dm Interno 10 marzo 1998, e da alcuni altri provvedimenti in materia.

Progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
Proprio l'articolo 3 racchiude il "cuore" del decreto 3 settembre 2021, in quanto definisce i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro operando un'importante distinzione.

Infatti, per quelli a basso rischio d'incendio, ubicati in attività non soggette al Dpr 151/2011, non dotate di specifica regola tecnica verticale e aventi inoltre contemporaneamente anche una serie di requisiti aggiuntivi, si applicano i criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio e le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio riportate nell'allegato 1.

Viceversa, per quelli non classificabili a basso rischio d'incendio trova applicazione la disciplina del cosiddetto codice di prevenzione incendi di cui al decreto del ministro dell'Interno 3 agosto 2015.

Entrata in vigore e fase transitoria
Da osservare, infine, che le disposizioni del decreto 3 settembre 2021 entreranno in vigore il 29 ottobre 2022 (articolo 5) e per i luoghi di lavoro esistenti a tale data è stata introdotta una fase transitoria (articolo 4); infatti, per questi l'obbligo dell'adeguamento alle disposizioni introdotte da questo nuovo decreto scatteranno al verificarsi delle ipotesi riportate nell'articolo 29, comma 3, del Dlgs 81/2008, tra cui, ad esempio, le modifiche del processo produttivo significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In effetti, tale articolo riporta diverse altre ipotesi che fanno scattare l'obbligo dell'adeguamento del luogo di lavoro la cui portata, però, non appare del tutto chiara e ciò potrebbe alimentare ancora di più nuove incertezze sul piano applicativo.

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