Rapporti di lavoro

Niente controlli se il dipendente consegna il green pass al datore

di Matteo Prioschi

Il percorso di conversione in legge del decreto 127/2021 porta alcune semplificazioni per quanto riguarda l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro. Le novità sono state introdotte con emendamenti approvati in commissione Affari costituzionali del Senato e il testo approda oggi in aula per poi passare alla Camera dove non sarà modificato, in quanto deve essere convertito entro il 20 novembre.

Viene stabilito, fornendo copertura normativa a una Faq pubblicata sul sito del Governo, che se la certificazione verde scade durante l’orario di lavoro, il lavoratore può continuare la sua attività fino al termine del turno e non si applica a suo carico la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro se, in caso di controllo, si riscontri che ha il green pass scaduto dopo l’ora di inizio.

Un altro emendamento, invece, comporterà la modifica di un’altra Faq, in cui si afferma, alla luce del testo del decreto attualmente vigente, che ai lavoratori in somministrazione il controllo del green pass deve essere effettuato sia dall’agenzia di somministrazione che dall’utilizzatore. Con la conversione in legge si decide che la verifica è onere solo dell’azienda utilizzatrice, mentre il somministratore si limita a informare i lavoratori delle disposizioni relative al green pass.

Si prolunga il periodo in cui i datori di lavoro del settore privato, con meno di quindici dipendenti, possono sospendere e sostituire un addetto senza green pass. Attualmente il dipendente senza certificazione è assente ingiustificato e dopo cinque giorni può essere sospeso per la durata del contratto di sostituzione, lungo al massimo dieci giorni e rinnovabile una sola volta, entro il 31 dicembre 2021. Per effetto dell’emendamento approvato, viene precisato che i dieci giorni sono lavorativi e il contratto di sostituzione può essere rinnovato più volte, purché entro la fine dell’anno. Durante la sospensione il dipendente mantiene il diritto al posto e non può subire conseguenze disciplinari.

Infine si introduce una nuova regola in base alla quale, nel settore privato, i dipendenti possono «richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19» e che, in tal caso, il datore non deve effettuare controlli su tali dipendenti finché il green pass è valido. Si tratta di certo di una semplificazione, che però appare contrastare con le indicazioni fornite finora dal Garante della privacy sulla limitazione del trattamento delle informazioni contenute nella certificazione.

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