Rapporti di lavoro

Sicurezza, non è sufficiente la frequenza ai corsi di formazione, occorre anche l’addestramento

di Mario Gallo

Gli articoli 2, 18 e 37 del Dlgs 81/2008, obbligano il datore di lavoro – e il dirigente secondo le proprie attribuzioni e competenze – a erogare una formazione sufficiente e adeguata sui rischi e le misure di prevenzione e protezione che, tuttavia, spesso rimane "zoppa" dell'addestramento che, invece, ha una valenza fondamentale sul piano prevenzionale.

E sotto tale profilo risulta particolarmente significativa la sentenza 39307/2021 della Cassazione, che offre una fotografia fedele di tale realtà, che spinge a diverse riflessioni, anche sulla necessità d'interventi strutturali sul Dlgs 81/2008.

La vicenda
Un lavoratore si trovava insieme a un collega presso un centro commerciale, intento a montare un cartellone pubblicitario a un'altezza di circa 2,60 metri dal suolo, e per fare ciò era salito su una scala in alluminio a doppi tronchi estensibili. All'improvviso, durante tale operazione, il lavoratore, giunto all'ultimo piolo, perdeva l'equilibrio cadeva a terra e moriva.

Sia il Tribunale di Napoli che la Corte di appello della città partenopea hanno ritenuto responsabile il datore di lavoro del reato di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche previste dall’articolo 590 del Codice penale.

Formazione inadeguata del lavoratore
Secondo i giudici, infatti, la scala messa a disposizione del lavoratore non era idonea in quanto priva di piattaforma e di dispositivo guardacorpo e, al tempo stesso, era stata impartita una formazione inadeguata, in contrasto quindi con quanto previsto dall'articolo 7 del Dlgs 81/2008.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione, censurando l'operato dei giudici di merito sotto vari profili. In particolare, si è difeso facendo rilevare, tra l'altro, che il lavoratore era esperto, ricopriva in azienda anche il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e aveva collaborato alla redazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr). Inoltre era stato sottoposto ai corsi di formazione e informazione organizzati dall'azienda.

Omesso addestramento
La Cassazione ha, tuttavia, ritenuto il ricorso infondato e, in parte, anche inammissibile; in particolare, è stata dimostrata non solo l'inidoneità della scala per compiere il lavoro in quota, ma anche lo scorretto posizionamento dell'attrezzatura di lavoro in conseguenza dell'omessa formazione.

In effetti, su questo punto appare chiaro che, più precisamente, i giudici facciano riferimento all'addestramento sul corretto utilizzo di tale attrezzatura, secondo quanto prevedono gli articoli 2, comma 1, letera cc) e 37 del Dlgs 81/2008; pertanto, non è sufficiente che il lavoratore abbia frequentato i corsi di formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ma è necessario che tale formazione sia poi integrata dall'addestramento specifico sull'utilizzo delle macchine, attrezzature, impianti, cosa che, in questo caso, è stata ritenuta mancante.

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