Rapporti di lavoro

L’indennità di maternità non rientra nel fatturato ai fini del contributo a fondo perduto

di Salvatore Servidio

Nella fattispecie oggetto della risposta a interpello 777/2021, l'istante svolge la professione di avvocato, opera in regime forfettario e nel 2020 ha percepito l'indennità di maternità.

In vista della richiesta del contributo a fondo perduto introdotto dal Dl 41/2021, la contribuente chiede se l'indennità di maternità vada considerata ai fini della verifica della perdita di fatturato, ossia se l'indennità concorra o meno al calcolo della perdita media di fatturato. Il dubbio della contribuente verte, in sostanza, sulla circostanza se l'indennità concorra o meno al calcolo della perdita media di fatturato.

Normativa
Si premette che l'articolo 1 del Dl 41/2021, cosiddetto decreto Sostegni, convertito con modificazioni dalla legge 69/2021, ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto per le attività colpite dall'attuale pandemia da Covid-19. Il contributo può essere richiesto da imprese, professionisti e titolari di reddito agrario, con un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro. È previsto che anche i forfettari possano richiedere il contributo.

Oltre a tale requisito, è necessario che l'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all'anno 2019.

In base al comma 8 dell'articolo 1, le modalità attuative per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sono state definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia 77923/2021.

Soluzione delle Entrate
L'Agenzia evidenzia che, al fine di soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento, in ordine alle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto Covid-19 di cui al Dl 41/2921, rispetto al contributo a fondo perduto disciplinato dall'articolo 25 del Dl 34/2020, restano applicabili i chiarimenti forniti con le circolari 15/E/2020 e 22/E/2020.

In particolare, sul tema dell'indennità di maternità, con la circolare 15/E/2021 è stato specificato che, in relazione al previgente regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011, l'indennità di maternità non costituisce ricavo o compenso come previsto dall'articolo 68, comma 2, del Dlgs 151/2001, secondo cui tale indennità «è corrisposta...all'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del Dl 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla Tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al 2° comma del medesimo articolo 1. ».

Ne consegue, specifica l'Agenzia, che, anche se le somme di cui si tratta fossero state oggetto in via volontaria di fatturazione, le stesse non sono da includere nella nozione di fatturato di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto Sostegni e neppure fra i ricavi da considerare ai fini dell'accesso al contributo, poiché la loro rilevazione tra le somme fatturate non sono riconducibili ad alcun compenso.

L'Agenzia, infine, conclude evidenziando che, nell'ipotesi in cui si verificasse il rigetto o il ricalcolo al ribasso del contributo in argomento da parte dell'amministrazione finanziaria, l'istante potrà chiedere la revisione della decisione in autotutela, come specificato nella risoluzione 65/E/2020.

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