Rapporti di lavoro

Al via l’indennizzo delle malattie da quarantena verificatesi quest’anno

di Barbara Massara

Le pratiche di malattia per quarantena da Covid-19 che l’Inps non ha indennizzato nel corso del 2021 in ragione dell’assenza dei rispettivi fondi, verranno riesaminate in base all’ordine cronologico degli eventi.

Lo comunica l’istituto di previdenza con il messaggio 4027/2021, in cui fornisce alle strutture territoriali le istruzioni operative per gestire gli eventi di malattia a pagamento diretto ricadenti nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Con il messaggio l’Inps prende atto delle modifiche apportate dal decreto legge 146/2021 all’articolo 26 del Dl 18/2020 che, al comma 1, disciplina l’equiparazione al trattamento economico di malattia del periodo trascorso in quarantena causa Covid-19 e al comma 2 la tutela economica della malattia-ricovero ospedaliero per le assenze dal lavoro delle persone “fragili”.

Entrambe le tutele economiche, con onere a carico dell’Inps, sono state rifinanziate per il periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, dal decreto legge 146/2021, che ha riscritto il comma 5 dell’articolo 26 del decreto cura Italia.

Per effetto di questo rifinanziamento, le pratiche di riconoscimento della prestazione di malattia dei lavoratori dipendenti assenti per quarantena o permanenza domiciliare con sorveglianza attiva, secondo l’articolo 26, comma 1, del Dl 18/2020, che dal 1° gennaio scorso erano state sospese, verranno rimesse in lavorazione dalle strutture territoriali Inps di competenza, che dovranno gestirle nel rispetto dell’ordine cronologico degli eventi.

I certificati di malattia in questione, puntualizza l’istituto rivolgendosi alle proprie sedi territoriali, sono quelli contrassegnati con il codice V07 assegnato dal medico Inps e che presentano almeno un giorno ricadente nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2021.

Il messaggio non contiene invece indicazioni sulla gestione del rimborso forfettario di 600 euro dell’onere annuale della malattia-quarantena rimasto a carico dei datori di lavoro che non versano il contributo di malattia, rimborso previsto, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, dal nuovo comma 7-bis dell’articolo 26 del Dl 18/2020 inserito sempre dal decreto legge 146/2021.

In assenza di tali istruzioni, il rimborso continua a essere non operativo.

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