Rapporti di lavoro

No alla sospensione se il Dvr è incompleto

di Luigi Caiazza

Dopo l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) alcune Regioni sono intervenute con proprie circolari al fine di fornire alle aziende sanitarie locali (Asl) le istruzioni tecnico/operative per una corretta applicazione delle nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro introdotte con l'articolo 13 del Dl 146/2021.

Nel merito viene posto in evidenzia come il provvedimento di sospensione «debba», e non più «possa», essere adottato dall'ispettore nei casi in cui vengano accertate gravi, e non più reiterate, violazioni individuate tassativamente nel nuovo allegato I al Dlgs 81/2008.

Salvo particolari valutazioni riferite al caso, gli effetti della sospensione decorreranno dal momento della notifica del provvedimento, in quanto l'accertamento di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro già concretizza, di per sé, la presenza di una situazione di pericolo o di grave rischio. La sospensione, in ogni caso, sarà limitata alla parte dell'impresa ove vengono accertate le violazioni (unità produttiva, reparto, cantiere) e non, quindi, all'intera azienda. Per esempio le violazioni riguardanti la mancata formazione e addestramento, o la mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro la caduta dall'alto, determineranno esclusivamente la sospensione dell'attività dei dipendenti interessati alla violazione. In tal caso il verbale di notifica sarà dettagliato, con l'indicazione dell'attività in atto al momento dell'accertamento, della tipologia di violazione, dei dati relativi ai lavoratori interessati.

Atteso che il provvedimento comporterà l'emissione, da parte del ministero delle Infrastrutture, del conseguente provvedimento interdittivo di contrattare con la pubblica amministrazione, il verbale conterrà anche tale conseguenza prevista dalla legge.In caso di recidiva per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza indicate nell'allegato I al Dlgs 81/2008, le somme aggiuntive riportate in ciascuna della undici ipotesi dovranno essere raddoppiate. Ma attualmente questa previsione è di impossibile applicazione, in mancanza di una banca dati nazionale condivisa tra gli organi di vigilanza.

Appare poco aderente al disposto del punto 3 dell'allegato la precisazione fatta da Sardegna e Lombardia secondo cui la violazione si verificherebbe con l'omessa inosservanza sia della formazione che dell'addestramento, evidentemente trascurando che, a differenza della formazione, l'addestramento è specifico ed è dovuto quando «previsto» (articolo 37, comma 5 del Dlgs 81/2008) da una disposizione (articoli 73, 77, 78, 116, 169).

È condivisibile, invece, l'indicazione contenuta nelle circolari in merito alla mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del piano operativo di sicurezza (punti 1 e 5 dell'allegato I), secondo cui la violazione si verifica se il documento non è stato redatto o elaborato e non anche se sia incompleto, insufficiente o privo di elementi stabiliti dalle rispettive norme di legge.

Sul nuovo articolo 14 del Dlgs 81/2008, la Regione Veneto non ha mancato di esprimere criticità riferite all'approvazione dei propri Piani regionali di prevenzione 2021-2025, strutturati in programmi predefiniti, che rendono difficile ora il coordinamento con l'Ispettorato del lavoro.

Un secondo ordine di criticità è rappresentato dai disposti normativi contenuti nel Tu da cui discendono pareri, autorizzazioni o deroghe (articoli 63, 65, 67, 250, 256, 197) sui quali occorre che venga definito con quale criterio debbano essere ripartite le istanze che, in caso contrario, dovranno essere inviate sia alle Asl che all'Inl (mentre finora è compentente solo l'Asl).Un terzo ordine riguarda quale ente deve garantire (Asl o Inl) la reperibilità da assicurare alle Procure per gli interventi di polizia giudiziaria in occasione di infortuni gravi.

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