Rapporti di lavoro

Contratto a termine breve in agricoltura per i percettori delle indennità di disoccupazione

di Mauro Marrucci

Con il messaggio 4079/2021, l'Inps ha fornito istruzioni in merito alla rioccupazione dei percettori delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll mediante contratto a termine di breve durata.

Per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'articolo 94 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) ha previsto che i percettori di ammortizzatori sociali, nonché delle indennità Naspi e Dis-Coll e del reddito di cittadinanza, possono stipulare con i datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici, nel limite di 2mila euro per l'anno 2020. Tale disposizione è già stata oggetto di chiarimenti da parte dell'Inps con la circolare 76/2020.

Successivamente, l'articolo 68, comma 15-septies, del Dl 73/2021 (decreto Sostegni-bis) ha stabilito che le disposizioni dell'articolo 94 del decreto Rilancio si applicano fino alla data del 31 dicembre 2021 e, ove lo stato emergenziale fosse successivamente prorogato, fino al termine di tale ulteriore periodo.

Con il messaggio 4079/2021, l'istituto ha quindi precisato che i percettori delle prestazioni Naspi e Dis-Coll possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine di durata non superiore a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30, nel limite di 2mila euro per l'anno 2021, senza subire la sospensione o la decadenza dal diritto alla prestazione o l'abbattimento della stessa.

L'Inps ha altresì specificato che i 30 giorni si computano considerando le giornate di effettivo lavoro e non la durata del contratto stipulato. Sarà il diretto interessato a dover comunicare all'istituto – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello "Naspi-Com") – le giornate in cui, nell'ambito del contratto di lavoro a termine, presti attività lavorativa.

Nella diversa ipotesi in cui i contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino il limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, o eccedano il reddito di 2mila euro per l'anno 2021, le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno assoggettate agli istituti del cumulo, della sospensione o della decadenza secondo le norme vigenti.

Tali istituti troveranno tuttavia applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2mila euro e per i periodi eccedenti l'arco temporale massimo di durata dei contratti - 30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30 - in ambito agricolo.

L'Inps ha altresì spiegato che la contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso i datori di lavoro del settore agricolo è comunque considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, mentre quella attinente al mantenimento della Naspi è valida tanto ai fini dei requisiti per l'accesso, quanto a quelli della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.

L'istituto ha infine ricordato che gli obblighi posti in capo ai percettori di Naspi e Dis-Coll in caso di rioccupazione sono stati analizzati con le circolari 94/2015 e 83/2015.

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