Rapporti di lavoro

Azienda con Ccnl non edile, attività diverse escluse dal calcolo della congruità

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Nel caso in cui i lavori in un condominio, beneficiario del superbonus 110%, siano affidati a un'unica o più imprese affidatarie, sarà l'impresa o le imprese stesse ad inserire nel sistema Cnce Edilconnet il cantiere o i singoli appalti/cantieri, riportando nella voce “valore complessivo” l'importo indicato nella notifica preliminare prevista dall'articolo 99 del Dlgs 81/2008 (Tu salute e sicurezza sul lavoro).
È una delle Faq tecnico/operative pubblicate dalla commissione nazionale paritetica per le Casse edili, riguardanti la congruità della manodopera in edilizia, in adempimento del Dm 143 del 25 giugno 2021, entrato in vigore il 1° novembre scorso.

In una delle 39 Faq viene precisato che il sistema Cnce Edilconnect consente a tutte le imprese affidatarie, iscritte o meno alla Cassa edili e sulle quali ricade la verifica della congruità, di registrarsi al portale e di inserire i dati necessari all'effettuazione della verifica.

Di particolare attualità è la soluzione del caso di un cantiere nel quale opera una impresa inquadrata con il Ccnl dei metalmeccanici, o altro diverso da quello dell'edilizia. In tale ipotesi, al momento dell'inserimento del cantiere nel sistema, l'impresa affidataria, anche se non edile, dovrà indicare il valore complessivo dell'opera e il valore dei lavori edili sui quali sarà calcolata l'incidenza della manodopera. Pertanto, le attività non edili non rilevano ai fini della percentuale di congruità della manodopera edile. Nel caso, invece, in un cantiere siano registrati sia i costi di personale, per i quali c'è diretta dimostrazione sia delle denunce che dei versamenti periodici, che quelli di altro personale (ad esempio lavoratori autonomi, per i quali tale dimostrazione non può essere tecnicamente fornita), viene chiarito che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 143, i costi non registrati saranno considerati al momento della richiesta di congruità, mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare i costi non denunciati alla Cassa edile.

Negli appalti concessi da privati, il cui valore complessivo, risultante dalla notifica preliminare, sia di importo pari o superiore a 70.000 euro (al netto dell'Iva, nel caso siano stipulati più contratti di appalto con altrettante imprese che siano riferiti a un unico cantiere, sarà il sistema Edilconnect a verificare in maniera automatizzata l'esistenza di tutti i contratti di appalto riferibili alla medesima notifica preliminare e il cui valore complessivo dovrà essere indicato dalle singole imprese all'atto dell'inserimento dei rispettivi appalti.

L'impresa risultante non congrua potrà regolarizzare la posizione inviando alla Cassa edile competente le denunce integrative contenenti i costi di manodopera non registrati e versando l'importo del corrispondente contributo omesso. Nel caso in cui lo scostamento, tra quanto dovuto e quanto denunciato/versato sia inferiore al 5% è sufficiente, ai fini del rilascio dell'attestazione di congruità, la dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale differenza.

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