Rapporti di lavoro

Le festività di sant’Ambrogio e dell’Immacolata in busta paga

di Michele Regina

L'8 dicembre ricorre la festività dell'Immacolata Concezione, che quest'anno cade di mercoledì, mentre il giorno precedente, 7 dicembre , per la città di Milano – e per i Comuni che lo hanno come santo patrono – ricorre la festività di Sant'Ambrogio.
Ricordiamo alcune informazioni per i datori di lavoro e loro consulenti.

Festività goduta
I datori di lavoro osservano le disposizioni di legge, oltre che quelle della contrattazione collettiva nazionale di settore, a cui si fa espresso rinvio per particolari e diverse discipline.
Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile, bensì a ore quali, ad esempio, i lavoratori in somministrazione, un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.
La festività che non coincida con la domenica non comporta alcun trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, in quanto tale festività è già compresa nello stipendio.

Festività lavorata
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto, oltre al compenso spettante, anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato.

Lavoratori in Cig/Assegno ordinario/Cigd
Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig /assegno erogato dal Fis/Cigd, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
– a orario ridotto, cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

Per riassumere:
–retribuzione a ore: sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall'inizio della Cig/Fis. Dopo i primi 15 giorni, sono a carico dell'Inps le festività infrasettimanali escludendo sempre sabati e domeniche;
– Cig a orario ridotto: a carico del datore di lavoro.

In caso di festività retribuite è riconosciuto il diritto alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare che ricordiamo dal prossimo anno subiranno una sostanziale modifica con la riforma dell'assegno unico. La retribuzione erogata per le festività è imponibile a fini fiscali e previdenziali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©