Rapporti di lavoro

Vaccino obbligatorio per gli assistenti domiciliari del comparto sanitario

di Manuela Baltolu

Il decreto legge 172/2021, intervenuto in materia di obbligo vaccinale, all’articolo 1, comma 1, lettera B riformula, sostituendolo, il testo dell'articolo 4 del Dl 44/2021, affermando che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 43/2006 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, a far data dal 15 dicembre 2021, poiché la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, fatte salve le già note situazioni di esenzione per motivi di salute comprovate da idonea certificazione.

La stesura previgente dell’articolo 4 imponeva l'obbligo vaccinale a «gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali», escludendo di fatto tutti gli operatori del comparto che prestavano la propria attività presso il domicilio degli utenti, disposizione che ha creato non pochi disagi, considerato che nella stragrande maggioranza dei casi i destinatari dell'assistenza domiciliare sono soggetti fragili, immunodepressi, in età avanzata e comunque meritevoli di una maggiore tutela rispetto all'infezione da Covid-19.

Il testo modificato ha completamente eliminato la condizionalità che la prestazione lavorativa si debba svolgere all'interno di un elenco dettagliato di strutture, estendendo, a quanto si desume dal testo letterale, l'obbligo vaccinale a tutti coloro che erogano prestazioni di cura e assistenza, pertanto anche presso gli utenti, con decorrenza 15 dicembre 2021.

Relativamente alle procedure di controllo, il Dl 172/2021 afferma che saranno gli ordini professionali a verificare nella piattaforma nazionale digital green certificate (Dgc) l'avvenuta vaccinazione e, in mancanza, inviteranno il soggetto inadempiente a produrre, entro 5 giorni dalla richiesta, documentazione comprovante il diritto all'esclusione dall'obbligo vaccinale o documentazione che attesti l'effettuazione della vaccinazione o del differimento o della richiesta della stessa, da eseguirsi entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione dell'invito, e di cui dovrà essere trasmessa la certificazione non oltre 3 giorni dall'avvenuto adempimento.

In caso di inadempienza, l'ordine professionale comunicherà l'accertamento del mancato rispetto dell'obbligo vaccinale al datore di lavoro del soggetto inadempiente e ne determinerà la sospensione dall'esercizio della professione fino a completamento del ciclo di vaccinazione, che dovrà poi essere opportunamente documentato e comunicato sia all'ordine professionale che al datore di lavoro, e comunque non oltre il termine di 6 mesi dal 15 dicembre 2021 (14 giugno 2022). Per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, né altro compenso o emolumento.

Secondo quanto disciplinato dal comma 10 del nuovo articolo 4 del Dl 44/2021, per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale degli operatori di interesse sanitario si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 6 del nuovo articolo 4-ter dello stesso decreto (introdotto dall'articolo 2, comma 1, del Dl 172/2021). Il comma 2 dell'articolo 4-ter identifica, tra i soggetti addetti al controllo, i responsabili delle strutture nelle quali vengono esercitate attività sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 8-ter del Dlgs 502/1992 (lettera c, comma 1, articolo 4-ter del Dl 44/2021), mediante consultazione della piattaforma nazionale Dgc.

I soggetti esentati dall' obbligo vaccinale per certificati motivi di salute saranno adibiti a mansioni diverse, senza alcuna decurtazione della retribuzione (articolo 4, comma 7, del Dl 44/2021); nulla dice la norma relativamente ai casi in cui tale cambio di mansione non sia effettuabile. Sono fatte salve le sanzioni previste per lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale (articolo 4.ter, comma 6).

I professionisti sanitari che intendano iscriversi all'ordine professionale di competenza per la prima volta, non potranno procedere in assenza di adempimento dell'obbligo vaccinale, fino alla scadenza del termine di 6 mesi dal 15 dicembre 2021. Giova inoltre ricordare che dal 15 dicembre 2021 l'obbligo vaccinale entrerà in vigore anche per altre categorie:
- personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia (articolo 2 del Dlgs 65/2017), dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, anche tecnica superiore;
- personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi indicati dagli articoli 4, 6 e 7 della legge124/2007;
- personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture per attività sanitarie e socio-sanitarie (articolo 8-ter del Dlgs 502/1992), a esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni;
- personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

L'elenco delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie e degli operatori di interesse sanitario è consultabile sul sito del ministero della Salute.

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